Più tempo a disposizione per trasferirsi per chi compra la prima casa in un comune diverso da quello nel quale risiede. Termini più ampi anche per chi deve vendere la casa già posseduta dopo aver comprato un’altra prima casa, per poter mantenere le agevolazioni.
Le novità grazie al Decreto liquidità che ha previsto la sospensione dei termini per la prima casa in seguito all’emergenza per il Coronavirus.
Prima casa, sospensione dei termini Coronavirus: tutte le regole
I termini sospesi
Le novità sono contenute nell’art. 24 del Decreto 23/2020. Questo sospende i termini utili ai fini del bonus nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
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Si tratta dei termini:
– di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale si deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione, se residenti altrove;
– di 12 mesi entro i quali chi già possiede una prima casa deve obbligatoriamente venderla dopo averne acquistata un’altra;
– di 12 mesi entro i quali chi ha venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non perdere le agevolazioni;
– di 12 mesi entro i quali chi ha venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” deve comperarne un altro per poter usufruire del credito d’imposta.
In tutte queste situazione di fatto si hanno a disposizione 10 mesi in più.
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I conteggi
In base alla sospensione i termini non vengono azzerati, ma si riprende il conteggio interrotto il 23 febbraio il 1° gennaio 2021. Quindi ad esempio chi ha comprato casa a novembre 2019 ha tempo fino a marzo 2022 per trasferirsi nel comune interessato. Chi invece deve vendere la casa già posseduta a fronte di un nuovo acquisto fatto nel gennaio 2020, ha tempo fino al febbraio 2022 per effettuare il rogito di vendita della vecchia prima casa.
E gli immobili in costruzione?
Fin qui tutto chiaro, ma il decreto a quanto pare ha dimenticato i termini per gli immobili in costruzione. Nel caso di acquisto di un immobile in costruzione, infatti, in base quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 38/2005, l’agevolazione può essere mantenuta a patto che la conclusione dei lavori avvenga entro tre anni.
I cantieri di fatto sono fermi ormai da due mesi, ma al momento nel testo non è stato previsto nulla per questi casi.
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Foto: iStock/fstop123
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