Come ogni martedì, ecco la rassegna di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: permesso di costruire, il locatario può richiederlo se il contratto lo prevede? E serve per chiudere una tettoia? L’ordine di demolizione è eseguibile anche in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo?
E ancora: condono, sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà? Osservazioni al PRG, che natura hanno verso gli strumenti urbanistici?
Permesso di costruire, il locatario può richiederlo?
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 13 febbraio 2020 n. 192
Il locatario può richiedere il permesso di costruire se il contratto prevede tale facoltà
L’art. 11, comma 1, del Dpr n. 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al “proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Orbene, secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 568 del 2012, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio è sufficiente la titolarità di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare; quindi ha titolo al rilascio dell’atto di assentimento anche colui che sia titolare di un diritto personale e abbia, per effetto di questo, la facoltà di eseguire i lavori. Peraltro, non grava sull’amministrazione un particolare accertamento sulla misura dei diritti di terzi: l’amministrazione, invero, rilascia il titolo con la locuzione “salvi i diritti dei terzi” proprio perché è estraneo al suo potere di accertamento l’esame di eventuali limiti del richiedente all’esercizio dell’attività edificatoria.
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Conseguentemente, il locatorio può richiedere il permesso di costruire se il contratto prevede detta facoltà (nel caso specifico, il contratto prevedeva che “Il locatore autorizza sin d’ora la conduttrice a richiedere i permessi, le concessioni, le autorizzazioni edilizie, sanitarie e quant’altro necessario”).
Chiusura di una tettoia, quale titolo edilizio è necessario?
TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020 n. 1888
La chiusura di una tettoia richiede il permesso di costruire
La chiusura di un tettoia con infissi in legno, vetri e muratura non ha carattere temporaneo né natura pertinenziale, in quanto, mediante la chiusura dei lati, comporta la realizzazione di un nuovo locale, autonomamente utilizzabile, che incrementa lo spazio abitabile dell’unità preesistente, con modifica della sagoma dell’edificio, incremento della volumetria utile dell’immobile e conseguente aumento del carico urbanistico.
Non si tratta, perciò, di un intervento assentibile con DIA ma, al contrario soggetto al preventivo rilascio di permesso di costruire, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento in merito alla trasformazione di balconi e terrazzi in veranda (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 4389/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5801/2018).
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Ordine di demolizione, è eseguibile anche in pendenza di un sequestro penale?
TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 febbraio 2020 n. 1884
L’ordine di demolizione è eseguibile anche in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo
È irrilevante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di mancata ottemperanza entro 90 gg.
Infatti, «la circostanza che l’abuso sia anche oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo penale non sia rilevante sul piano della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, in quanto non incidente su alcuno dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Amministrazione; il provvedimento di sequestro di cui all’art. 321 c.p.p. è invero finalizzato a impedire l’ulteriore protrazione del reato e non preclude affatto l’ottemperanza all’ordine di ripristino adottato in via amministrativa, la quale deve quindi considerarsi sempre possibile, previa espressa autorizzazione del giudice penale competente».
E ciò perché il sequestro penale non ha un effetto per così dire “paralizzante”, e dunque non può configurarsi alcuna impossibilità giuridica dell’ottemperanza, giacché la parte colpita dall’ingiunzione, siccome tenuta a eseguire l’ordine amministrativo, ha l’onere di richiedere tempestivamente il dissequestro del manufatto finalizzato all’esecuzione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (in senso conforme anche T.A.R. Palermo, sez. III, 04/07/2017, n. 1776).
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Condono, sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà?
TAR Veneto, sez. II, sent. 12 febbraio 2020 n. 145
L’onere della prova relativo all’epoca di ultimazione di opere abusive per le quali si chiede il condono grava sul richiedente e non sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Per consolidata giurisprudenza, l’onere della prova relativo all’epoca di ultimazione di opere abusive per le quali si chiede il condono grava sul richiedente: «L’onere della prova in ordine all’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava, infatti, sul richiedente perché, essendo le norme sul condono edilizio di carattere straordinario, esse sono anche di stretta interpretazione ed onerano rigorosamente il richiedente di fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza in ordine alla realizzazione, anche sul piano temporale, dell’opera abusiva. Non può, invece, ritenersi sufficiente al riguardo, la sola allegazione della dichiarazione dell’interessato, senza il supporto di precisi riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti, quali, ad esempio, le fatture, le ricevute relative all’esecuzione dei lavori o all’acquisto di materiali, rilievi aereofotogrammetrici, ecc.» (Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034)” (Cons. St., Sez. IV del 28.6.2016 n. 2911).
Sono inidonei allo scopo:
– una fattura che documenta il versamento di “acconti” su opere di fornitura e posa di rete di distribuzione e impianto di filtrazione, oltre a generiche “opere fuori contratto”, accompagnata da un riepilogo dei lavori effettuati ad una certa data;
– due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui una resa dall’interessato, circa l’epoca di completamento dei lavori.
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È sufficiente sul punto richiamarsi alle costanti affermazioni giurisprudenziali sul tema: «È costante la giurisprudenza del Consiglio di Stato nell’affermare l’inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell’ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2012, n. 4527; id., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2648; id., sez. IV, 3 agosto 2011, n. 4641; id., sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2094; id., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270).
Lo stesso principio si estende anche alle dichiarazioni testimoniali giurate, come quelle in atti.
D’altro canto, l’attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall’Amministrazione, sino a querela di falso, dall’esame obiettivo delle risultanze documentali (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2352).
Inoltre, come ha chiarito di recente l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, la testimonianza scritta, acquisita nelle forme prescritte dal c.p.c., non può assolvere al ruolo, che le sarebbe proprio, di mezzo di prova, sulla base del quale definire il giudizio sulla fondatezza della doglianza, ma regredisce a mero principio di prova idoneo soltanto a legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice (cfr. Adunanza Plenaria 20 novembre 2014, n.32).
Dette dichiarazioni, pertanto, non possono avere nessuna minima valenza dimostrativa in ordine alla prova di un fatto che deve essere ragionevolmente certa, perché da essa dipende l’ammissibilità del condono cui aspira parte appellante.
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Si è detto a più riprese, in proposito, che (Consiglio di Stato , sez. VI , 05/03/2018 , n. 1391) ”l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere il relativo condono, ovvero fra quelle per cui il condono non è richiesto, perché realizzate legittimamente senza titolo, ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.”, e per la costante giurisprudenza, (C.d.S., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703, e sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440) la prova in questione deve essere poi improntata a particolare rigore ed è in particolare escluso che siano una prova idonea le dichiarazioni sostitutive, come quelle di cui si discute in questo processo, le quali altrimenti verrebbero a costituire un mezzo surrettizio per aggirare i limiti e le cautele che circondano l’assunzione di una prova testimoniale (C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2626, relativa ad una fattispecie di domanda di condono concernente proprio una tettoia, e sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2270).
Ciò, in quanto la dichiarazione sostitutiva equivale astrattamente ad una testimonianza sui fatti che ne sono oggetto; se è introdotta nel processo come documento, e quindi senza una specifica valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudicante, non ha di per sé rilevanza giuridica; proviene da una persona che non è possibile interrogare nel caso di dubbi sulla sua attendibilità e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, è esposta a sanzioni in linea di principio molto più lievi di quelle previste per la falsa testimonianza” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 17.12.2019, nr. 211)».
Osservazioni al PRG, che natura hanno verso gli strumenti urbanistici?
TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 11 febbraio 2020, n. 129
Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento urbanistico generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici
Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento urbanistico generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che la reiezione delle stesse non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. St., Sez. IV, 16 agosto 2016, n. 3643).
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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