Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 791/2020, dichiarando che dipende se la copertura interessa tutte le abitazioni. Se così non è, si crea una sorta di “condominio parziale”, e i condòmini che non ricadono entro questo limite sono esentati perfino dall’assemblea per la delibera dei lavori da effettuare.
Condominio e manutenzione tetto, ecco chi deve pagare
Il caso della sentenza vede come protagonista un amministratore di condominio che aveva indetto una riunione per deliberare i lavori di riparazione del tetto. Il tetto in esame era formato da due distinti corpi di fabbrica, uno in laterocemento, l’altro ligneo, ma soltanto la parte in laterocemento aveva bisogno di manutenzione.
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Proprio per questo motivo, l’amministratore aveva scelto di convocare solo i condòmini coperti dalla parte di tetto da riparare. Il problema lo hanno poi posto alcuni condomini che consideravano non valida la delibera, data la mancanza di convocazione dei rimanenti. Secondo loro infatti, il tetto era costituito da un unico oggetto e non da due distinti corpi di fabbrica.
Cos’è il condominio parziale?
Dopo aver accertato che il tetto era composto da due corpi separati, la richiesta dei condòmini è stata respinta. La motivazione dei giudici ha fatto perno sulla tipologia del bene, portando ad esempio le scale, l’ascensore o il tetto, che per caratteristiche strutturali e funzionali affini, sono sfruttati solo da una parte dei condòmini. Per questo motivo si crea il cosiddetto “condominio parziale” e i condòmini non sono tutti comproprietari del bene.
I giudici hanno pertanto deliberato che le spese e le decisioni relative ai beni del condominio parziale (e in questo caso del tetto) sono solo di competenza esclusiva dei diretti interessati.
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Lisa De Simone | 2019 Maggioli Editore
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