Appalti di servizi Rti: basta la qualificazione richiesta se il singolo non ha i requisiti di pertinenza?

Lo dice il Consiglio di Stato. Negli appalti di servizi e forniture non vige il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione

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Per i raggruppamenti temporanei, non vale il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione posseduta da ciascuna impresa e la quota di prestazione di rispettiva spettanza, ed è quindi sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda la qualificazione richiesta.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. V, 13/ 11/ 2019, n. 7805, che respinge l’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00059/2019 (appello articolato su vari motivi).

Vediamo in dettaglio il fatto da cui tutto è partito.

Appalti di servizi, ecco il caso piemontese

Il fatto ha origine quando la Regione Piemonte aveva indetto una procedura aperta per affidare il servizio integrato per la gestione, manutenzione, controllo ed esecuzione degli interventi necessari per mantenere l’efficienza degli impianti tecnologici.

Conclusa la gara, ad aggiudicarsi il servizio era stato un raggruppamento temporaneo di imprese. Tuttavia, un raggruppamento concorrente aveva fatto ricorso al giudice amministrativo con una lunga serie di motivi: aveva prospettato la mancata adozione di un provvedimento di esclusione nei confronti del raggruppamento aggiudicatario, la non corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del procedimento di verifica dell’anomalia.

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I motivi di ricorso erano stati poi respinti dal giudice di primo grado, per finire poi  riproposti in sede di appello al Consiglio di Stato.

Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato?

L’appellante ha evidenziato come il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, in quanto la mandante sarebbe stata priva del requisito curriculare del fatturato dei servizi analoghi.

Dopo aver evidenziato di condividere l’eccezione formulata dalla stazione appaltante secondo cui l’argomento dell’appellante si fonderebbe su un’errata lettura della legge di gara, il Consiglio di Stato si esprime con le seguenti parole: «In ogni caso, ed in via assorbente, deve confermarsi il principio (ex multis, Cons. Stato, III, 21 settembre 2017, n. 4403) secondo cui – con l’eccezione del caso di una esplicita e diversa richiesta del bando – è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto, mentre a fini dell’esecuzione nella gara, tramite l’istituto dell’avvalimento, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al Rti».

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Non si può inoltre dubitare che negli appalti di servizi e forniture «non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara».

È dunque discrezione della stazione appaltante stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (ex multis, Cons. Stato Ad. plen. 28 aprile 2014, n. 27)».

Se l’amministrazione ritiene di non dover inserire una clausola di tale tenore, valutando sufficiente prevedere una quota minima di fatturato a prescindere dalla quota di esecuzione della prestazione, non può disporsi l’esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara, e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione (da ultimo, Cons. Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336).

Secondo l’art. 7, p.to 6, n. 2 del Disciplinare di gara, vigeva l’obbligo di presentare una «dichiarazione a pena di esclusione del titolare o rappresentante legale attestante: […] 2) fatturato per servizi analoghi (da intendersi “global service” con diverse tipologie manutentive di impianti e/o attrezzature tecnologiche) conseguito negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) di importo complessivo non inferiore a € 15.000.000,00 I.V.A. esclusa».

Date le premesse, la censura di parte appellante va superata, dato che che il requisito del fatturato per servizi analoghi “global service” era comunque posseduto integralmente e dalla mandataria; addirittura era superiore dunque al limite richiesto dalla lex specialis.

L’appello in esame, è stato dunque respinto.

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Redazione Tecnica

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