Bonus Facciate: tutti i dettagli

Sul Bonus Facciate, dalla sua conferma nella Manovra 2020, ci sono stati diversi aggiornamenti. In questo articolo trovi tutti i dettagli e le novità

Lisa De Simone 31/12/21

* Ricordiamo che Legge di Bilancio per il 2023 non ha rinnovato il Bonus Facciate *

Aggiornamento del 31 dicembre 2021: Già nella Bozza del 28 ottobre 2021 della Legge di Bilancio 2022 si parlava di una proroga del Bonus Facciate per tutto il 2022, con una percentuale che passa dal 90% al 60%.

La conferma è arrivata con il testo ufficiale e definitivo della Legge Bilancio 2022Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – che è stato pubblicato nel supplemento n.49 della GU Serie Generale 310 del 31 dicembre 2021. Il testo è stato definitivamente approvato dalla Camera nella seduta del 30 dicembre 2021, senza apportare modifiche rispetto alla versione confermata in Senato >> Qui c’è tutto sulla proroga <<

Ci sono anche novità sullo sconto in fattura e sulla cessione credito, prevista una proroga delle opzioni fino al 31 dicembre 2024 valida per il bonus ristrutturazioni 50%, l’ecobonus ordinario, il sismabonus ordinario, il bonus facciate e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La scadenza delle opzioni per il Superbonus resta valida fino al 2025 >>ne abbiamo parlato meglio qui<<

Una buona notizia perché nel Documento programmatico di bilancio  (>> ne abbiamo parlato in questo articolo, in cui spieghiamo anche cosa fare se i lavori sono in corso ma non potranno essere completati entro il 31 dicembre 2021) non veniva menzionato. L’assenza del bonus ha subito alzato un polverone (con anche un duro scontro tra il premier Draghi e il ministro Franceschini).

Con il Decreto Rilancio (legge dal 17 luglio), oltre a definire le regole per il Superbonus 110%, è stata introdotta la cessione del credito anche per il Bonus Facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

Cos’è il Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Mobili), in poche parole riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, per interventi edilizi anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. Non sono previsti massimali di spesa.

In generale, per accedere al Bonus Facciate ci sono tre condizioni fondamentali da rispettare, che riguardano: l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle facciate; la percentuale di intonaco su cui intervenire. Continua a leggere per tutti i dettagli dell’agevolazione e tutti gli aggiornamenti…

Bonus facciate, proroga al 2022

Nella Legge di Bilancio il Bonus Facciate è stato prorogato per tutto il 2022, ma cambia la percentuale che passa dal 90% al 60%.

Ricordiamo che, la Legge di Bilancio 2021 aveva già prorogato di un altro anno la detrazione fiscale del 90% per le facciate.

Il Bonus facciate è stato inserito per la prima volta nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020, ed è lì che ne sono state definite le regole principali. Poi, nei mesi iniziali del 2020, sono state man mano definite ulteriori precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate (consultabili sotto).

Per conoscere le risposte ai casi pratici sul Bonus Facciate:

>> Guida dell’Agenzia delle Entrate Bonus Facciate

>> Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Facciate

C’è qualcosa che non torna nella guida stilata dall’Agenzia delle Entrate? Che cosa? Lo troviamo scritto nel Vasistas 1_2020 dedicato a Ecobonus, Bonus Ristrutturazione e Bonus Facciate, in cui Unicmi chiede chiarimenti all’Agenzia >> Leggi tutto

Guida Bonus Facciate, vademecum istruzioni ENEA

In attesa di una nuova versione, il riferimento per l’agevolazione è la Guida ENEA completa e aggiornata alla Legge di Bilancio 2021 per la coibentazione delle strutture opache verticali. Oltre alle specifiche che comparivano anche nelle edizioni precedenti del documento (chi può accedere, per quali edifici vale, entità del beneficio, requisiti tecnici dell’intervento, spese ammissibili), un’interessante novità è la tabella di sintesi. >> Leggi l’articolo dedicato.

>>> Scarica il vademecum ENEA Bonus facciate 2021

Bonus Facciate, come si usa

Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

Bonus Facciate, niente massimale di spesa

Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Leggi anche: Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%?

3 condizioni accesso Bonus Facciate

In generale, per accedere al Bonus facciate sono da rispettare le seguenti 3 condizioni, che esponiamo più nel dettaglio nel resto dell’articolo:
– l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
– la visibilità delle facciate;
– la percentuale di intonaco su cui intervenire.

Vale per edifici in zone A o B

Riportiamo con ordine il significato e la classificazione delle zone secondo il DM 2 aprile 1968, n. 1444, cui fa riferimento il Bonus Facciate.

Come accedere fuori dalle zone A o B

Nella maggior parte di casi questo sarebbe impossibile in quanto, stando al contenuto della Legge di bilancio 2020, l’accesso alla detrazione è limitato agli edifici situati in zona A o B (secondo quanto previsto dal sopra citato DM 2 aprile 1968, n. 1444 a cui la legge fa riferimento). Ci però delle eccezioni >> Leggi quali in questo articolo.

Cos’è la zona A?

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.

Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.

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Cos’è la zona B?

Sono in zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.

Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

La legge di Bilancio 2020 esclude dall’agevolazione gli immobili in Zona C, le aree di espansione urbanistica.

Sulla base della classificazione del DM restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B. No invece alle agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli.

Niente agevolazioni, inoltre, per gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E) ossia nei territori rurali.

Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.

Zone territoriali omogenee (art. 2 – DM 2 aprile 1968, n. 1444)

Volendo citare le definizioni precise del decreto, le zone territoriali omogenee sono così distinte e la classificazione è stabilita in base alle seguenti caratteristiche:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Cosa sono le aree P1 e P2?

I Piani delle regole (Pdr) più recenti delle Regioni sostituiscono il concetto di Tessuto urbano consolidato (Tuc) al lessico originario della zonizzazione. Si parla cioè di aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate, e di aree P2, cioè in alcune regioni danno diritto al bonus. Di fatto, tra P1 e P2 può non esserci alcuna differenza ma P2 consente l’accesso al bonus e P1 no. L’unica speranza per eseguire i lavori con il bonus facciata nel 2020 è che le Entrate si rendano conto dell’errore e nella prossima circolare consentano anche ai proprietari delle aree P1 di rifare la facciata.

Bonus facciate, cosa succede se il Comune non ha zone A o B?

Ecco la risposta del sottosegretario all’Economia Villarosa per chiarire in maniera ufficiale le equipollenze. In pratica l’Amministrazione finanziaria valuterà «sulla base delle peculiarità del caso concreto» se il bonus facciate spetta o meno >> Leggi tutto l’articolo

Bonus Facciate, lavori ammessi e lavori esclusi

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere dell’agevolazione esclusivamente gli interventi su:

  • strutture opache della facciata;
  • balconi;
  • ornamenti e fregi.

Questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto NON sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici.

Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che questi possono riguardare anche, ad esempio, la pittura delle ringhiere, ma anche il rifacimento dei sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti. E non essendo indicato nulla di specifico in questo campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto. Basti pensare, ad esempio, alla rilevanza architettoniche delle inferriate dei balconi di epoca Liberty.

In pratica sono esclusi:

  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

>> Leggi anche Bonus facciate e parti private dei balconi

Al di là di questi casi, però, a norma di legge NON possono consentire l’applicazione della detrazione con aliquota maggiorata altre tipologie di interventi sull’esterno del palazzo come, ad esempio, la sostituzione di grondaie e pluviali, o gli interventi sul tetto. Nessuna agevolazione, inoltre, per la sostituzione del portone o delle inferriate, o delle altre tipologie di infissi.

Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo in senso lato, non legati cioè ad interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, quali, ad esempio, l’eliminazione delle antenne private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato.

Sconto al 110% rifacendo il cappotto termico

Il Superbonus 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate al 110%.

Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del Dl rilancio.

Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.
Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

>> Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento

Superbonus 110%

Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate.Il presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più problematiche e di maggior interesse in virtù della più recente normativa e prassi.Il volume è diviso in due parti. La prima raccoglie 200 quesiti e risposte alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, del MEF e dell’ENEA.Nella seconda parte è riportata una guida completa e sistematica su tutta la tematica inerente il Superbonus 110%.Il Testo è aggiornato con la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020 e con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 30 del 22.12.2020.Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Detraibile il nuovo intonaco solo se a risparmio energetico

Le disposizioni di legge si legano strettamente al risparmio energetico. Le norme stabiliscono infatti espressamente che se l’intervento non riguarda solo pulitura o tinteggiatura esterna ma si deve anche intervenire anche sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare sia superiore al 10% occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico (Decreto Legislativo 26/06/2015 in materia di linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica degli edifici).

Il risparmio energetico ottenuto dovrà essere certificato, e dovrà essere anche inviata la relativa documentazione all’Enea.

Dovrà quindi essere compilata e inviata la specifica documentazione relativa agli interventi sull’involucro dell’edificio. E sui soggetti che richiedono l’agevolazione potranno essere attuati anche gli specifici controlli a campione regolati dalle stesse norme.

Nuova asseverazione per il Bonus Facciate

Semplificata la procedura per i professionisti, serve solo la garanzia per le parti comuni dei condomìni. >> Leggi qui tutti i dettagli

Bonus Facciate, dubbi frequenti

Bonus Facciate, serve la comunicazione inizio lavori?

Con la nuova guida all’agevolazione dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che “sarebbe bene” presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori. Leggi l’approfondimento su questo e altri meccanismi pratici >> Leggi tutto

Bonus Facciate, recupero e restauro con maxi detrazione

Il testo aggiunge un comma all’articolo 16 del decreto 63/2013 che contiene la proroga delle detrazioni per la casa. A queste si aggiunge, per il prossimo anno, una detrazione del 90% per le spese relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Quindi la detrazione non “cannibalizza” le agevolazioni già previste per chi decide di fare un capotto termico o interventi di risparmio energetico, ma si aggiunge a queste, offrendo così ai condomini un’opportunità di risparmio in più.

>> Leggi anche Bonus facciate: 5 dubbi risolti sull’applicazione

Pittura della villetta con il bonus anche se non si cambia colore

Il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili di proprietà privata. Non ci sono, infatti, limiti da questo punto di vista. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si cambia il colore. Con la normativa attuale, invece, la detrazione per gli esterni degli immobili diversi dai condomini è ammessa solo se si cambiano colori o materiali, perché altrimenti si rientra nella manutenzione ordinaria. Il Bonus Facciate, invece, è riconosciuto anche se non si cambiano colori.

Bonus facciate + altre detrazioni: si può fare

Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. Si potrà quindi ad esempio tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

Da non perdere

Il materiale operativo che raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore. All’interno:

  • moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni)
  • ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati
  • una raccolta normativa ragionata e commentata
  • la tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore
  • una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode

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Il decreto 157 del 12 novembre 2021 ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus casa alla luce non solo delle frodi per crediti inesistenti accertate dall’Agenzia delle entrate, ma anche per contrastare il fenomeno dei prezzi “gonfiati” a causa dell’addebito al committente delle spese per gli oneri di cessione del credito. Il pacchetto antifrode è ora confluito, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, negli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio. L’impianto resta confermato ma ci sono alcune novità rispetto al testo originario.Il presente materiale operativo raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore.In BONUS CASA e REGOLE ANTI FRODE, il professionista troverà, aggiornati alla Legge di Bilancio 2022:- I moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni), aggiornati alla Legge di Bilancio 2022- Un ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati, aggiornato alle Legge di Bilancio 2022- Una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it- La tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore- Una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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