Aggiornamento 9 marzo 2020
Pubblicato in GU n. 57 del 6 marzo il decreto 14 febbraio 2020: «Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».
I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico – alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nell’allegato A al nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per tali attività che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono già state progettate sulla base delle rtv introdotte, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.
>> Leggi il decreto 14 febbraio 2020 in GU
>> Leggi l’allegato A del nuovo decreto
Nuovo codice di prevenzioni incendi in vigore
Dal 20 ottobre 2019, è in vigore il nuovo Codice di prevenzione incendi. Sono infatti trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il nuovo Codice, si è cercata la raccolta in un unico documento delle norme antincendio e l’eliminazione delle innumerevoli regole tecniche RTV, in favore di regole tecniche prestazionali più flessibili, e di conferire maggiori competenze al professionista antincendio. Quest’ultimo sarà formato per scegliere tra diverse alternative che garantiscono il rispetto normativo in materia di sicurezza antincendio.
Quali sono le modifiche introdotte?
Le modifiche sono state apportate al vecchio Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015.
Una delle più rilevanti prevede l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, così come per le attività non normate.
Ecco i 5 articoli principali del nuovo Codice
- Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- Introduzione dell’art. 2 – bis “Modalità applicative alternative” del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- Disposizioni transitorie e finali.
Le attività soggette, elencate nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, sono 42. Per queste la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.
Leggi anche: Prevenzione incendi, nuove Rtv per asili nido e autorimesse
Due modifiche fondamentali
– L’obbligatorietà dell’utilizzo del nuovo codice prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”;
– l’inserimento di nuove attività non normate dall’allegato I al DPR 151/2011.
Sono state inoltre inserite le attività 69, ovvero i locali adibiti ad esposizione e vendita per i quali è stata emanata apposita Regola tecnica Verticale (RTV). Per le attività come edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc., (attività 72) è a breve la redazione e pubblicazione della relativa RTV.
Asili nido e autorimesse, aggiornate le Rtv
Sono state approvate in via definitiva il 16 ottobre dal Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ed entreranno in vigore dopo un pit stop di circa tre mesi a Bruxelles, dove rimarranno per ottenere la notifica.
Leggi qui tutte le modifiche previste per asili nido e autorimesse
Quali le attività escluse?
Per ora saranno escluse, così come riportato all’art.3 del decreto, da tale obbligo le RTV per le quali l’uso del nuovo codice prevenzione incendi sarà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche:
– 66 strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
– 67 asili nido, leggi sopra;
– 69 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
– 71 Aziende ed Uffici con oltre 300 persone presenti;
– 75 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Biblioteche e musei dovranno pertanto adeguarsi per essere in conformità ai dettami del nuovo codice prevenzione incendi: questo garantirà di certo maggior lavoro ai tecnici antincendio che operano con le pubbliche amministrazioni.
Per quali attività sarà obbligatorio?
Per le attività non normate da apposita RTV, per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti.
Le misure antincendio già adottate nella parte non interessata dagli interventi di modifica dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare.
In caso contrario, si potranno intraprendere due strade alternative:
– realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi;
– applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.
Applicare o non applicare le RTV? Quali alternative?
In pratica per quanto previsto dall’allegato I del DPR 151/2011, il professionista antincendio può scegliere tra:
– applicare le RTV alle attività soggette;
– non applicare le RTV e seguire il nuovo Codice prevenzione incendi;
– per le attività non normate invece il nuovo Codice prevenzione incendi sarà un ottimo riferimento per la progettazione antincendio.
Approfondisci con: Valutazione della resistenza al fuoco: la differenza tra i vari metodi
RTV = Opzione volontaria del professionista
Applicare il nuovo Codice prevenzione incendi, in alternativa alla non applicazione delle RTV, diventerà pertanto un’opzione volontaria del professionista antincendio.
Garantire ai professionisti antincendio una formazione adeguata e competenze più approfondite sarà dunque fondamentale, in quanto la normativa prestazionale comporterà una maggiore libertà progettuale ma dovrà garantire comunque livelli elevati di sicurezza antincendio.
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