Il proprietario di un immobile aveva ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento del preesistente fabbricato rurale che sarebbe stato diviso in tre unità abitative autonome per poi essere venduto.
Alcuni lavori erano stati realizzati in parziale difformità dai titoli abilitativi e i nuovi proprietari avevano presentato istanza di condono (Legge 326/2003). La PA, in attesa dell’istanza di condono, aveva ordinato la demolizione. I proprietari, però, lamentavano che l’ordine di demolizione non descrivesse i dettagli degli abusi.
Abuso edilizio demolizione, basta descriverlo
I giudici, con la sentenza 4397/2019, hanno ricordato che per motivare l’atto che ordina la demolizione è sufficiente descrivere l’abuso accertato e che solo la descrizione è necessaria a dare il via alla misura sanzionatoria della demolizione. Il ripristino della situazione preesistente è un atto dovuto per la tutela dell’interesse pubblico.
Infine, di chi è la responsabilità degli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo? Normalmente, sia del responsabile sia del nuovo proprietario. Nel caso specifico, però, il vecchio proprietario ha dimostrato che alcuni lavori, contestati dal Comune, erano stati realizzati dopo la vendita. Quindi, il responsabile era il nuovo proprietario.
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