Antincendio condomini, cosa prescrive la nuova regola tecnica verticale?

Vediamo le disposizioni per la nuova regola tecnica verticale riguardanti edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 m . È quasi pronta ad essere inclusa nel Codice di prevenzione incendi

È ancora in fase di “profonda revisione” la normativa prestazionale di prevenzione incendi per i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, ovvero la nuova Regola tecnica verticale che entrerà nel «Codice di prevenzione incendi» (Dm del 3 agosto 2015).

Di fatto, ricordiamo che lo stesso Dm 3 agosto 2015 sta cambiando con nuove regole, e che dallo scorso luglio si è aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica per la norma prestazionale per i condomìni presentata in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts). Se emendato, il testo passerà poi al vaglia della Commissione Ue per i consueti obblighi informativi, e solo in seguito approderà in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Ma cosa si propone di nuovo? Leggiamo le principali misure che rientrano nel campo applicativo del Codice.

Antincendio condomini, ecco le nuove regole tecniche verticali

Già riscritta (quasi tutta) la Regola tecnica orizzontale (Rto), contenente le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Dm, giusto in tempo per agganciarsi all’importante rivoluzione che avrà inizio il prossimo 20 ottobre.

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I contenuti della bozza alla Rtv sono quindi in linea con le modifiche già apportate alla Rto: queste ultime prevedono un più facile ricorso ai compartimenti multipiano, allo stesso modo di quanto si prevede per la nuova Rtv, che consentirà di prevedere compartimenti multipiano per piani con quota compresa tra – 5 e + 12 metri, oltre a piani con quota compresa tra 12 e 32 metri. Tutto ciò, a patto che il dislivello tra i piani non oltrepassi il limite di 7 metri.

Ricordiamo alcuni concetti:
– con il termine “quota” si intende la massima quota dei piani, ossia l’altezza antincendio definita nel capitolo “Termini, definizioni e simboli grafici” del Codice;
– con altezza antincendio (volendo semplificare), si intende la massima distanza tra il pavimento dell’ultimo piano (del solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui hanno accesso i soccorsi e si verifica l’esodo degli occupanti (di norma, la strada).

Come pianificare l’emergenza?

Attenzione a predisporla adeguatamente: va verificata e aggiornata nel tempo. Inoltre, gli occupanti dello stabile sono portati a conoscere le misure antincendio preventive e le procedure di emergenza da adottare in caso di incendio.

Per edifici superiore a 54 metri di altezza, la bozza della nuova regola tecnica designa l’obbligo di uno o più coordinatori dell’emergenza, da formare come addetti antincendio. I coordinatori avranno inoltre il compito di sovrintendere l’attuazione della pianificazione dell’emergenza e le misure di evacuazione previste, e uno dei due coordinatori deve essere  presente presso l’attività in maniera continuativa.

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Se quest’ultima condizione non può essere assolta, dovrà esserci un servizio continuo che garantirà il pronto intervento “in sede” entro 30 minuti dalla chiamata. Infine, per edifici di altezza superiore a 80 metri, l’amministratore sarà obbligato alla disposizione di centro di gestione delle emergenze.

Quali responsabilità avrà l’amministratore?

Come già stabilito dal decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, anche la regola tecnica prestazionale introduce dei compiti specifici per la sicurezza antincendio a carico dell’amministratore.

Tra i principali oneri a carico dell’amministratore, ci saranno:
– l’adozione e la verifica delle misure volte a prevenire l’innesco di un incendio (come ad esempio il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco, ecc.);

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– la valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di manutenzione;
– la valutazione dei rischio di incendio in caso di modifiche all’attività (come il rivestimento delle facciate, l’isolamento termico e acustico o agli impianti).

Da quando varrà l’obbligo di applicazione della normativa?

Dal 20 ottobre 2019 diventerà cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Sarà obbligatoria per tutte le attività definite come «soggette e non normate», cioè quelle inserite nell’elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco senza Rtv. Questo elenco è disponibile come allegato al Dpr 151 del 2011.

Sarà invece facoltativa e alternativa alle norme prescrittive la regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomìni.

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Redazione Tecnica

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