Ascensore in condominio, serve il permesso di costruire?

Per chiudere uno spazio scoperto, che titolo edilizio è necessario? È legittimo l’annullamento del permesso di costruire basato sulla necessità di ripristinare la legittimità violata? Questi e altri argomenti nella rassegna di sentenze del martedì!

Mario Petrulli 30/07/19

Eccoci al nostro sfizioso appuntamento del martedì: la selezione di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la settimana scorsa. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: ascensore, serve il permesso di costruire? Sugli immobili oggetto di condono, quali interventi sono ammissibili? Per chiudere uno spazio scoperto, che titolo edilizio è necessario? È legittimo l’annullamento del permesso di costruire basato sulla necessità di ripristinare la legittimità violata?

Ascensore e permesso di costruire: è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 22 luglio 2019 n. 4025
Massima: L’installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

Immobili oggetto di condono, quali interventi ammissibili?

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 22 luglio 2019 n. 1695
Massima: Sugli immobili oggetto di condono sono possibili interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell’edificio

Con riguardo alla possibilità di effettuare interventi conservativi su immobili oggetto di condono edilizio, è stato chiarito che non è compatibile con i principi, anche costituzionali, dell’ordinamento la privazione della possibilità, per il titolare del diritto di proprietà su di un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell’edificio, ciò rappresentando certamente una lesione al contenuto minimo della proprietà che incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato e un progressivo abbandono e perimento del medesimo.

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Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Pertanto, non si può impedire al proprietario di intervenire sul proprio bene, al fine di evitare la progressiva inutilizzabilità e distruzione dell’edificio, in rapporto alla destinazione inerente alla sua natura (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2000; in termini anche Consiglio di Stato, IV, 14 luglio 2015, n. 3505); diventa legittimo, perciò, un intervento finalizzato alla conservazione del bene e all’eliminazione del pericolo.

Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio per fatto dell’interessato e onere motivazionale

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 22 luglio 2019 n. 4027
Massima: L’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell’interessato, presenta un onere motivazionale attenuato in ragione dell’autoevidenza e della rilevanza dell’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio e alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali e non richiede che la valutazione contempli l’affidamento del privato che ha indebitamente ottenuto un’utilità in virtù delle proprie false dichiarazioni

L’annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell’interessato (come nel caso di palese omissione della dichiarazione dell’esistenza di un vincolo paesistico sull’immobile oggetto dei lavori), per un verso, presenta un onere motivazionale attenuato in ragione dell’autoevidenza e della rilevanza dell’interesse pubblico all’ordinata gestione del territorio e alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali (artt. 9 co. 2 e 32 Cost.) e, per altro verso, non richiede che la valutazione contempli l’affidamento del privato che ha indebitamente ottenuto un’utilità in virtù delle proprie false dichiarazioni.

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In simili casi, infatti, non sussiste una posizione di affidamento legittimo e, anzi, l’onere motivazionale ben può essere soddisfatto mediante il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (l’orientamento appena riportato, già prevalente nella giurisprudenza amministrativa, è stato autorevolmente – e condivisibilmente – confermato dalla Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17.10.2017).

Permesso di costruire, è legittimo annullarlo per ripristinare la legittimità violata?

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 22 luglio 2019 n. 463
Massima: Illegittimo l’annullamento del permesso di costruire basata solo sulla necessità di ripristinare la legittimità violata

È illegittimo l’annullamento del permesso di costruire motivato esclusivamente dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, omettendo ogni valutazione comparativa dei contrapposti interessi in campo, necessaria soprattutto nel caso di lungo tempo trascorso dall’adozione del provvedimento annullato.

La motivazione fondata sull’interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità violata si pone, per altro, in contrasto con la lettera dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, il quale impone, al contrario, di valutare le ragioni di interesse pubblico e di tener conto degli interessi dei destinatari e dei contro-interessati, oltre che l’adozione del provvedimento entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi.

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Chiusura di uno spazio scoperto, che titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 26 luglio 2019 n. 10037
Massima: La chiusura di uno spazio coperto con una copertura in plexiglas e cancello rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire

Non è sufficiente una CILA ma serve il permesso di costruire per la chiusura di uno spazio aperto/scoperto, con la posa in opera di un cancello in ferro di m.3 di larghezza e di una struttura in plexiglas a copertura di m.8,50×2,50, in quanto intervento che ha determinato la creazione di nuova volumetria, rientrante nell’ambito della ristrutturazione edilizia, ex combinato disposto artt. 3, comma 1d e, 10, comma 1c, del D.P.R. n. 380 del 2001.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

 

Mario Petrulli

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