Sblocca Cantieri, facciamo il punto. Cosa cambia?

Il tempo per la conversione in legge entro il 19 giugno è ormai molto limitato. ecco cosa cambia in base agli emendamenti passati, per ora

Marco Agliata 06/06/19

L’ultima versione dell’Atto Senato 1248 relativo al testo del d.L. 32/2019 ha raggiunto la sua configurazione finale, anche perché, considerando il passaggio in Senato (si spera senza altri emendamenti), il tempo per la conversione in legge entro il 19 giugno è ormai molto limitato. Vengono riportate, di seguito, alcune delle modifiche di maggior rilevanza contenute nell’ultimo testo emendato e che dovrebbero avere, ormai, carattere definitivo.

Sblocca Cantieri, poco tempo per la conversione

Quali norme del Codice Appalti sono sospese?

Fino al 31 dicembre 2020 sono temporaneamente sospese le seguenti norme del d.lgs. 50/2016:

  • articolo 37, comma 4 del codice che prevede, per i comuni non capoluogo di provincia, di svolgere la funzione di stazione appaltante attraverso le centrali di committenza, unioni di comuni o stazione unica appaltante;
  • articolo 59, comma 1, quarto periodo del codice per quanto riguarda la parte in cui è vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (appalto integrato) – si rileva che tale condizione sarebbe applicabile solo ai settori ordinari in quanto l’articolo 59 disciplina solo tale ambito e comunque nel nuovo testo potrebbero essere riviste alcuni termini di attuazione;
  • articolo 77, comma 3 che attualmente prevede la scelta dei commissari di gara solo attraverso l’albo istituito presso l’ANAC – durante il periodo di sospensione comunque si dovranno individuare i commissari secondo regole di trasparenza e competenza predeterminate da ciascuna stazione appaltante.

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Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per gli anni 2019 e 2020 i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidate sulla base del progetto definitivo (con esclusione degli interventi di manutenzioni straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti). Il progetto definitivo dovrà essere costituito da una relazione generale, elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico estimativo, piani di sicurezza e coordinamento (con individuazione dei costi della sicurezza).

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Decreto Sblocca Cantieri: le novità per gli appalti e l’edilizia

La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modifiche del Decreto legge n. 32/2019 (Sblocca Cantieri), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 giugno 2019.Lo Sblocca Cantieri contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 18 giugno 2019.Nel dettaglio, il D.L. 32 si compone di 30 articoli, divisi in tre distinti capi: – norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana (Capo I); – disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea (Capo II); – disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017 (Capo III).Scopo di questo ebook è fornire un commento alla disciplina da ultimo introdotta con la conversione in legge del D.L. 32, con specifico riferimento agli affidamenti dei contratti pubblici e di infrastrutture, all’edilizia e all’assetto urbanistico e gestione del territorio. L’ebook è dunque dedicato solo al Capo I del decreto legge.Stefano BertuzziAvvocato in Roma.Gianluca CottarelliAvvocato in Roma.

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Subappalto

Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (strutture, impianti o opere speciali), le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara i lavori-servizi subappaltabili e la relativa quota non potrà superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2020 non dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori e sono sospese le verifiche, in sede di gara, delle cause di esclusione del subappaltatore.

I richiami al nuovo regolamento

Viene confermato il riferimento, già presente nel primo testo del d.l. 32/2019, al regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del codice.

Il progetto di fattibilità tecnica e economica

È confermato il nuovo comma 5 dell’articolo 23 del codice prevede alcune modifiche dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica e economica che, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia, deve essere, comunque, preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Modifiche per gli affidamenti sotto-soglia

Le ultime modifiche all’articolo 36 del codice hanno portato alla definizione delle seguenti fasce di affidamento:

  • lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro oppure di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice = affidamento diretto con valutazione di almeno 3 preventivi per i lavori e 5 preventivi per servizi e forniture – i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta con esclusione dell’acquisto o noleggio dei mezzi;
  • lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si procede con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 15 operatori economici anche in questo caso nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del codice (procedure aperte) e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

Criterio del minor prezzo

Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 36 del codice prevede (con esclusione degli affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. articolo 95, comma 3 del codice), che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei contratti sotto-soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quindi l’applicazione del criterio del minor prezzo prevista dal nuovo comma non impedisce alla stazione appaltante, senza fornire alcuna motivazione, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli affidamenti sott-soglia.

All’articolo 95, comma 3 del codice viene aggiunta una nuova fattispecie (lettera b-bis) di contratti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituita dai servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.

Non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi ad alta intensità di manodopera nei contratti relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (articolo 95, comma 4, lettera “b” del codice).

Corresponsione diretta al progettista

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 del codice prevede che nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta.

Cause di esclusione

Al comma 4 dell’articolo 80 del codice viene stabilito che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso operatore non ha ottemperato agli obblighi di pagamento dei contributi e tasse dovute. La condizione decade se l’operatore è in grado di aver estinto gli obblighi entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Valutazione delle offerte

Il nuovo comma 2 dell’articolo 97 (offerte anomale) del codice prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo i metodi di calcolo riportati dal nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice.

I contenuti del nuovo regolamento

Il nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di emanare un nuovo regolamento che, come già osservato, non avrà il carattere sostitutivo di tutti i provvedimenti attuativi fin qui emessi ma soltanto di alcuni ambiti quali:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) i lavori riguardanti i beni culturali.

Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco.

Marco Agliata

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