Bonus Verde confermato fino al 2024, tutte le istruzioni

Sono tante le cose che si sono dette sul Bonus Verde da quando è entrato in vigore con la legge di bilancio 2018. Le Entrate, con una Circolare, fanno un riassunto di TUTTO quello che c’è da sapere

Lisa De Simone 31/12/21
Aggiornamento del 31 dicembre 2021: La Legge di Bilancio 2022 conferma il Bonus Verde e lo proroga fino al 31 dicembre 2024.

** I chiarimenti di Entrate per usufruire del Bonus Verde sono ancora validi dalla cosiddetta omnibus sul 730 (la n. 13 del 31 maggio 2019); l’Agenzia ha infatti raccolto in un unico documento tutte le indicazioni fornite qua e là in risposta ai quesiti in materia.

Ora è quindi possibile avere un quadro chiaro e completo di tutto quello che occorre per avere la detrazione fiscale e evitare gli errori.

Bonus verde, identikit dell’agevolazione

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione, su modello di quanto previsto per la detrazione per ristrutturazione, spetta ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso l’agevolazione spetta al singolo condomino in base ai millesimi di possesso, a condizione che la somma dovuta sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus Verde, spese ammesse e spese escluse

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre NON è detraibile il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Così la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.

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Bonus Verde, limiti di spesa

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale, pertanto  la detrazione massima è di 1800 euro (36% di 5000) per immobile. A chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Allo stesso modo, in caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Lo stesso in caso di interventi su immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile..

Se si vende l’appartamento sul quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di successione, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Bonus Verde, pagamenti e documentazione

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali bonifici ma anche assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con carte di credito o bancomat (>> Leggi Bonus Verde, non serve il bonifico parlante).

Inoltre nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

In caso di interventi condominiali occorre la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate, e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorre un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Sul Bonus Verde e sugli altri bonus casa:

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