In ortopedia ormai non si usa più il gesso, ci sono nuovi materiali, tutori, antidolorifici che fanno passare qualunque male. A quanto pare però alla Lega di Salvini piace ricorrere a vecchi rimedi per risolvere i problemi (Il Codice degli appalti è vecchio – ha detto il Ministro dell’Interno – e sta ingessando il Paese): per precauzione quindi, meglio tenere a letto “il malato” Codice e lasciarlo fermo per 2 anni (almeno).
Ma da dove è partito il provvedimento?
Il 31 maggio 2019 il leader del Carroccio dichiara che il codice degli appalti sarà sospeso fino al 31 dicembre 2020: tutto a seguito di un emendamento presentato dalla Lega in sede di conversione del decreto sblocca cantieri che prevede appunto la sospensione di alcuni articoli del Codice. Si parla addirittura di sospensione sperimentale. Cosa significa e che scopo ha?
Codice appalti bloccato, perché?
La sospensione sperimentale del codice degli appalti si applica nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalle direttive europee – cita l’emendamento (scaricabile in fondo al testo) presentato in Senato – al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura di cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.
Il Governo, precisa il documento, entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione.
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Articoli sospesi
In particolare l’emendamento prevede la sospensione dei seguenti:
a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi, per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori, di una centrale di committenza o di soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) l’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso L’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
d) l’art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
e) l’art. 105, comma 6, nei limiti dell’obbligo di indicare la tema di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35.
Sblocca cantieri, ennesime opposizioni?
Così non si rilanciano né gli investimenti pubblici né si facilita l’apertura dei cantieri ma si spiana la strada all’illegalità, ha dichiarato il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, ex Ministro per le Infrastrutture. Anche secondo altri si parla di follia, citando in proposito la probabilità che la mafia gioverebbe del blocco del Codice.
Vedremo nei prossimi giorni come reagirà “il malato” al blocco forzato.
Leggi il testo completo dell’emendamento presentato in Senato
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