L’estate, almeno dal punto di vista del calendario, è alle porte. Per chi ha deciso di acquistare tende da sole, veneziane e altre schermature solari, c’è ancora a possibilità di usufruire dell’ecobonus del 50% se i beni acquistati rispettano i requisiti di risparmio energetico.
Ecco tutto quello che occorre sapere alla luce delle ultime indicazioni dell’Enea (nelle FAQ).
Schermature solari: indicazioni Enea per l’Ecobonus
Tende: i requisiti di base
Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise, a partire dal fatto che si deve trattare di installazioni stabili e non di strutture di tipo “stagionale”. È necessario infatti che le tende:
– siano installate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili;
– vengano messe a protezione di una superficie vetrata;
– siano mobili;
– siano schermature di tipo “tecnico” (quindi realizzate con materiali ad hoc).
Per questo è necessario che i materiali devono possedere la marcatura CE e assicurare i requisiti di efficienza energetica previsti dalla normativa. Inoltre sono escluse dalla detrazione le schermature solari eventualmente installate su pareti esposte a Nord.
Chiusure oscuranti: le regole
Per quel che riguarda invece le chiusure oscuranti, queste:
– possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– possono essere installate su porte e finestre su pareti di orientamenti.
È ammessa anche la detrazione delle zanzariere a patto che siano integrate con elementi oscuranti. Sono detraibili, oltre alle spese di posa in opera, anche quelle per la documentazione tecnica. Ovviamente l’installazione deve essere pagata con il bonifico dedicato e occorre conservare la fattura.
Come inviare i dati all’Enea?
Inoltre per ottenere l’ecobonus è richiesto l’invio dei dati all’Enea. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell’intervento, utilizzando l’allegato F. Quanto ai dati da indicare relativamente al risparmio energetico, l’Enea ha chiarito che per le schermature solari comprese nelle chiusure oscuranti, cioè che sono parte integrante della chiusura (persiane, avvolgibili ecc.) il calcolo deve essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste riducono la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
Per le schermature solari non in combinazione con vetrate, invece, dato che queste sviluppano la loro funzione essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo. In ogni caso in assenza di impianti possibile di inserire il valore “0” nel campo 13 dell’Allegato F.
Ecobonus: anche per le attività commerciali?
Infine c’è da ricordare che diversamente da quanto previsto nel caso delle detrazioni per ristrutturazione, l’ecobonus può essere richiesto anche dai soggetti che esercitano attività d’impresa. È ammessa, infatti, la detrazione anche dall’Ires. Possibile quindi ottenere le agevolazioni fiscali anche per gli immobili nei quali si svolgono attività commerciali, dai negozi ai ristoranti.
Trovate la novità nelle FAQ dell’Enea, a pagina 11 per le schermature solari.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento