Deroga delle distanze: si può con Permesso di costruire in deroga?

Pergotende, distanze e permesso di costruire, prova testimoniale in edilizia, edificio del ‘700, piano di lottizzazione: tutto nella rassegna di sentenze di questa settimana

Mario Petrulli 13/03/19

Ecco la selezione delle sentenze che ci interessano di più, pubblicate la scorsa settimana; gli argomenti oggetto sono:
– pergotenda: non necessità del permesso di costruire;
– piano di lottizzazione: atto discrezionale;
– palazzo settecentesco: edificio unifamiliare;
– prova testimoniale: materia edilizia;
– permesso di costruire in deroga: distanze.

Permesso di costruire in deroga e distanze: chi vince

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 290

Il permesso di costruire in deroga non ammette la deroga rispetto alla materia delle distanze

Con il permesso di costruire in deroga è ammessa la deroga unicamente alla norme degli strumenti urbanistici generali, ma non a quelle previste dal D.M. 1444/1968 in materia di distanze (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 13/02/2009, n.799).

Di conseguenza, una veranda in vetro posta ad una distanza inferiore di 10 metri è ostativa al rilascio del tutolo in deroga.

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Pergotenda: non serve il permesso di costruire

TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 5 marzo 2019 n. 389

Una pergotenda di limitate dimensioni non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, risolvendosi in un mero elemento di arredo esterno

Secondo quieti principi giurisprudenziali una pergotenda, ove di limitate dimensioni e non idoneità a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, risolvendosi in un mero elemento di arredo esterno, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Si è altresì precisato che l’opera principale è non la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).

A ciò aggiungasi che la “pergotenda” “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

Piano di lottizzazione: atto non obbligatorio

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 434

L’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto ma discrezionale

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di discrezionalità valutativa dell’autorità comunale, nell’ambito dei poteri di scelta di politica urbanistica alla stessa demandati (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n.1337/2017).

Ne consegue, quale diretto ed immediato corollario, che “”le scelte dell’Amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico […] non necessitano di specifica motivazione”, tranne in “casi specifici, tra i quali sono da annoverare la presenza di accordi con l’ente aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazioni, implicante la lesione di un interesse qualificato del privato derivante da convenzione di lottizzazione approvata” del tutto estranei alla fattispecie posta all’esame del Collegio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 03/12/2018, n.2718; sez. II, 08/10/2018, n.2228; ex multis, T.A.R. Toscana, sez. I, 24 giugno 2009, n. 1091; Cons. di Stato sez. IV, n. 2453 del 14.5.2015; TAR Abruzzo-L’Aquila n. 435 del 4.6.2015; TAR Friuli Venezia-Giulia n. 488 del 7.10.2014; TAR Piemonte n. 1524 del 30.10.2015; TAR Sicilia-Palermo n. 1667 dell’8.7.2015)”.

Palazzo settecentesco: edificio unifamiliare?

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 289

Un palazzo settecentesco non è un edificio unifamiliare e non può godere dell’esenzione degli oneri concessori per gli interventi di ristrutturazione

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la ratio dell’esenzione di cui all’art. 17, c. 3, lett. b) del Testo Unico Edilizia, secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”, deve rinvenirsi nella tutela e salvaguardia delle necessità abitative del nucleo familiare, perseguite attraverso la gratuità degli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile ove il nucleo risiede.

La nozione di “edificio unifamiliare” richiamata dalla norma deve, pertanto, essere intesa nella sua accezione socio-economica che coincide “con la piccola proprietà immobiliare” poiché soltanto ove presenti tali caratteri appare meritevole di un trattamento differenziato (T.A.R. sez. I, Brescia, 26/04/2018, n. 449 nel medesimo senso si cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 26 aprile 2017 n. 616, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 giugno 2015 n. 1416, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21 novembre 2014 n. 2180 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 luglio 2014 n. 1707).

D’altronde il presupposto del contributo di costruzione, se per la parte relativa agli oneri di urbanizzazione, è costituito dalla compartecipazione alle spese che il maggiore carico urbanistico derivante dall’intervento genera, per la parte relativa al costo di costruzione, è correlato all’aumento di valore che consegue all’intervento. Pertanto, si giustifica la sottrazione all’imposizione dell’aumento di valore che la famiglia consegue per effetto della ristrutturazione solo per le finalità di ordine sociale sopra individuate che, nel caso di una villa settecentesca, tenuto conto delle dimensioni del fabbricato, del suo pregio storico-monumentale e della rilevanza dell’intervento, non ricorrono.

Prova testimoniale: cos’è in edilizia

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 marzo 2019 n. 288

In materia edilizia la prova testimoniale può svolgere esclusivamente un ruolo integrativo, nel caso in cui sia offerto un principio di prova documentale

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono sufficienti a fornire la prova della collocazione spaziale o temporale dei manufatti.

In materia edilizia, infatti, la prova testimoniale può svolgere esclusivamente un ruolo integrativo, nel caso in cui sia offerto un principio di prova documentale (“In materia edilizia, la prova per testimoni si connota come del tutto residuale ed idonea solo ad integrare principi di prova oggettivi (ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ecc.), concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo.” TAR Piemonte, sez. II, 12/11/2015, n. 1557; nel medesimo senso Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2016, n. 511.).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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