La sentenza 9210/2019 emanata dalla Cassazione il 4 marzo è molto chiara: la revoca dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva è possibile soltanto nell’ipotesi in cui il manufatto, edificato o modificato in violazione alla normativa vigente, sia stato oggetto di un cambio di destinazione che a tutti gli effetti ne abbia sostituito l’uso. Alcuni specifici dettagli vagliano anche il caso della sospensione all’ordinanza.
Il cambio di destinazione d’uso, unico escamotage
La sentenza specifica in maniera chiara che l’eventuale revoca è possibile solo e soltanto a valle di un provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, e che il cambio d’uso dell’oggetto incriminato come abuso edilizio sia effettivo e concreto. Con queste premesse l’abbattimento del manufatto non sarebbe d’altro canto sensato data la preventiva modifica dello stato della costruzione, da considerarsi come evento non volontario dell’autore della violazione, posta la verifica che nn ci siano comportamenti dolosi da parte di quest’ultimo al fine di evitare l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
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Un’alternativa all’ordine di demolizione: la sospensione
Riportando letteralmente “[…] l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica“.
Volendo riassumere, si può ricorrere alla sospensione dell’ordine di demolizione solo se in presenza di elementi concreti che prevedano in tempi brevi l’adozione di un provvedimento che si porrà in contrasto con l’abbattimento. Il ricorso a ipotetici provvedimenti da eseguirsi in tempi lontani e non prevedibili non è ammesso.
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Il caso della sanatoria edilizia
L’ultima ipotesi vagliata dalla Cassazione è quella in cui sia stata a monte presentata richiesta di sanatoria relativa all’opera oggetto di abuso edilizio, e che in seguito sia stata proposta istanza di revoca al giudice dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. La verifica della possibilità che l’autorità emetta un provvedimento di sanatoria spetterà in questo caso al giudice, potendosi revocare l’ordine nel solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti.
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