Tetto per il regime forfettario a 65.000 euro con aliquota al 15%. Questa è l’unica indicazione messa nero su bianco al momento dal governo. Ma cosa potrà realmente significare? Il regime forfetario è un regime semplice per quel che riguarda gli adempimenti da rispettare, ma presenta una serie di paletti per l’accesso e diverse soglie di redditività che rendono necessaria un’analisi approfondita per valutare o meno la convenienza ad optare per questo regime. Facciamo il punto in attesa delle novità.
Regime forfettario con aliquota al 15%: come funziona?
Il regime attualmente presenta le seguenti caratteristiche:
– franchigia IVA (l’imposta non va addebitata al cliente e non rappresenta una voce di costo detraibile);
– esonero da tutti i conseguenti obblighi di scritture contabili, dalla fatturazione elettronica e dal reverse charge come fornitore;
– reddito determinato su base forfettaria in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo soggetti a imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività per una durata di cinque anni;
– niente IRPEF e relative addizionali;
– niente IRAP;
– non assoggettabilità a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Sono da rispettare i seguenti adempimenti:
– numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali;
– certificazione dei corrispettivi;
– conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
Quali soggetti sono ammessi?
Il regime è riservato alle persone fisiche e alle imprese familiari, ovvero ai soggetti IRPEF titolari di partita IVA, ma non può comunque essere utilizzato dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono già previsti specifici regimi IVA agevolati, e dai contribuenti che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), oppure a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza
Questi divieti sono tassativi, per cui l’esercizio di una delle attività per le quali già si usufruisce di un regime d’imposta di tipo agevolato preclude in assoluto la possibilità di avvalersi del regime forfetario per eventuali ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo. In sostanza l’esercizio di un’attività soggetta a regime speciale IVA, relativo ai fini IRPEF ad un reddito d’impresa, impedisce di avvalersi del regime non solo per il trattamento di tale attività, ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione che si volessero svolgere in parallelo con l’altra attività esercitata. Quindi, ad esempio, chi ha una rivendita di tabacchi non potrà contemporaneamente svolgere un’altra attività utilizzando il regime forfetario.
In riferimento invece alla partecipazione a società o associazioni, si dete trattare effettivamente di partecipazione in contemporanea, per cui è comunque possibile accedere al regime forfetario nel caso in cui la partecipazione venga ceduta anche nel corso dello stesso periodo d’imposta, purché la qualità di socio non sia più presente nel momento in cui si dà l’avvio alla nuova attività professionale, imprenditoriale o commerciale che si va ad intraprendere.
Lavoro dipendente contemporaneo: quali limiti?
Un altro paletto riguarda poi l’eventuale attività di lavoro dipendente svolta in contemporanea. Non c’è preclusione in assoluto all’accesso al regime ma, con le norme attualmente in vigore, si deve tener conto dell’ammontare di reddito da lavoro dipendente o assimilato conseguito nell’anno precedente a quello di accesso al regime: niente forfettario se questo ha superato il tetto massimo di 30.000 euro annui lordi. Rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presenti anche i redditi da pensione.
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Regime forfettario aliquota 15%: ricavi e redditività
Per quel che riguarda la tassazione, i limiti di ricavi e compensi, e i coefficienti di redditività ai fini dell’individuazione della base imponibile, variano in funzione delle categorie ATECO che individuano l’attività svolta, con un range che va da un minimo di 25.000 euro per il settore delle costruzioni e per gli intermediari del commercio, fino ai 50.000 euro per il commercio vero e proprio.
La redditività, invece, oscilla tra un minimo del 40 per cento per le attività commerciali complessivamente intese, e un massimo dell’86 per cento per le costruzioni e altre attività immobiliari. Al secondo posto come redditività le attività professionali con un’aliquota del 78 per cento. L’applicazione della percentuale di redditività all’ammontare dei ricavi o dei compensi determina il reddito imponibile.
Limiti di ricavi/compensi e coefficienti di redditività |
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Gruppo di settore | Codici attività Ateco 2007 | Valore soglia ricavi/cocmensi |
Coefficiente di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 11) | 35.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) 47.9 |
40.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
47.81 | 30.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 47.89 | 20.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 42 43) (68) | 15.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 56) | 40.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
(64 65 66) (69 70 71 72 – 73 74 75) (85) (86 87 88) |
15.000 | 78% |
Altre attività economiche | (01 02 03) (0506 07 08 09) (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33) (35) (36 37 38 39) (49 50 51 52 53) (58 59 60 61 62 63) (77 78 79 80 81 82) -(84) (90 91 92 93) (94 95 96) (97 98) (99) | 20.000 | 67% |
In merito al rispetto dei requisiti di redditività annua occorre sottolineare che questo limite va considerato in riferimento a tutte le attività professionali o di lavoro autonomo svolte nello stesso anno d’imposta. In sede di presentazione del modello Redditi, infatti, non è possibile la contestuale compilazione del quadro destinato a chi si trova nel regime forfettario con altri quadri di determinazione del reddito per lavoro autonomo e attività professionali o redditi d’impresa.
La ratio del sistema, infatti, è quella di prevedere un unico regime fiscale per tutti i redditi soggetti ad IVA. Non è quindi possibile dichiarare parte dei propri ricavi o compensi all’interno del regime forfetario (quindi in franchigia d’imposta), e parte come, invece, soggetti ad IVA, anche nel caso in cui vengano svolte attività di tipo diverso. Di conseguenza in caso di svolgimento di più attività si dovrà verificare se per tutte si hanno i requisiti per accedere al regime, altrimenti questo è precluso per qualsiasi attività.
Il calcolo delle convenienze
Fin qui le cose certe fino ad oggi. Su questa base si può fare una stima delle convenienze. Il quadro ovviamente potrà cambiare una volta varate effettivamente le nuove norme.
Tipologia redditi e spese | Regime | |
IVA ordinario | Forfetario | |
Solo redditi da lavoro autonomo e poche spese | Più conveniente | |
Solo redditi da lavoro autonomo e spese significative | Più conveniente se l’ammontare delle spese sul totale del reddito è in percentuale più elevata rispetto alla deduzione forfetaria (ad esempio in presenza di spese per l’affitto). | |
Altri redditi IRPEF con poche detrazioni spettanti per le quali non c’è rischio di incapienza.
Poche spese deducibili dal reddito da lavoro autonomo |
Più conveniente per evitare che il cumulo dei redditi faccia scattare lo scaglione d’imposta successivo | |
Altri redditi IRPEF con molte detrazioni spettanti e rischio incapienza.
Poche spese deducibili dal reddito da lavoro autonomo |
Da valutare in riferimento al rischio d’incapienza. Se l’incapienza già c’è il regime ordinario consente di ottenere il rimborso delle spese che altrimenti andrebbe perduto. | |
Cumulo con altri redditi IRPEF con molte detrazioni e incapienza. Molte spese deducibili dal reddito da lavoro autonomo | Di base più conveniente |
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