Bando ANAC tipo 3: è già attivo e vale da 100 mila euro in su

Monica Greco 21/09/18
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È operativo dal 27 agosto 2018 il disciplinare ANAC che si applica alle gare per gli affidamenti di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100 mila euro. Approvato dall’Autorità Nazionale di Anticorruzione il 31 luglio 2018 il disciplinare tipo-3 è adottato ai sensi dell’art.213 c.2 DLgs. n.50/2016.

Si applica a tutte le procedure aperte – con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – bandite dalle Amministrazioni che operano nei diversi settori, compresi i settori:
– dei beni culturali, salvo le deroghe previste per i requisiti di qualificazione, i livelli e i contenuti della progettazione e il collaudo.
– i settori speciali, dove per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura si segue la medesima disciplina da applicare alle opere.

Il Disciplinare contiene le indicazioni di “base” in merito all’affidamento dei servizi, mentre quelle vincolanti sono indicate nella Nota illustrativa di accompagno. Naturalmente l’applicazione generale soggiace alle del Codice (DLgs n.50/2016), come nel caso delle norme per gli aspetti procedurali, compresi quelli riguardanti le gare gestite telematicamente.

Il Disciplinare è corredato di 2 allegati, in cui sono contenuti i criteri qualitativi per favorire l’individuazione dell’offerta e lo schema di presentazione dell’offerta tecnica e criteri di aggiudicazione.

È confermata per l’aggiudicatario dei servizi di progettazione l’impossibilità a partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta.

È previsto il divieto di subappalto delle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria (ai sensi art.31 c.8 del Codice), a eccezione degli incarichi  attinenti  “elaborati specialistici” diversi dalla relazione geologica. Il sopralluogo è a discrezione della società appaltante, pertanto ai fini della presentazione dell’offerta, può essere prevista o meno la visita dei luoghi. Di seguito alcuni dei punti cardini dello schema previsto per il bando tipo 3.

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Oggetto dell’incarico

Rientrano fra i servizi oggetto dell’appalto gli affidamenti di incarichi relativi a:
– progettazione
– coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
– direzione dei lavori,
– direzione dell’esecuzione (di servizi tecnici),
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
– incarichi di natura tecnica che la stazione appaltante ritiene indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento
– attività relative ai servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (art. 46, c. 1 lett. d del Codice).

L’aggiudicatario è obbligato a produrre la cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto per alcuni servizi specifici; negli altri casi non deve fornire la garanzia provvisoria, né l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

Compenso per la presazione

Recependo la previsione normativa introdotta dal Codice degli Appalti, l’Anac dispone che la remunerazione per il servizio «non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata»

Il disciplinare contiene l’indicazione dell’importo posto a base di gara per i servizi oggetto d’appalto, al netto dell’IVA e oneri previdenziali e assistenziali e fornisce tutte le indicazioni per determinare l’importo dell’appalto.

Dispone, in linea con quanto disposto per il calcolo dei corrispettivi professionali, l’obbligo di utilizzare le tabelle di cui al DM 17 giugno 2016 e contiene le specifiche tabelle: la n.2 “Categorie” e la n.5 “Tariffe”. che le stazioni appaltanti compileranno per esplicitare gli elementi utilizzati per il calcolo del compenso relativamente a ogni tipo di incarico.

I parametri funzionali a determinare il compenso sono:
– categoria e ID (identificativo) delle opere
– importo delle opere
– grado di complessità
– specificità della prestazione
– spese e oneri, definite ai sensi del DM citato

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Durata dell’appalto

La durata del contratto dipende dall’oggetto dell’incarico. Essa può essere prestabilita e fissa, come per la  progettazione, ovvero in altri casi, si tratterà di una mera prestazione accessoria, come nel caso di attività di collaudo.

Qualora il contratto preveda l’affidamento di una pluralità di incarichi occorrerà specificare la durata e la decorrenza per ciascuno di essi. Posto che la prestazione intellettuale è caratterizzata da unicità e irripetibilità, non è applicabile il rinnovo contrattuale e la proroga tecnica, prevista per altri istituti.

Offerta a tempo

Nella formulazione di un eventuale Offerta a tempo la durata effettiva dell’appalto dipende dai tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta. Inoltre, nella documentazione di gara lo schema di contratto indica le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Soggetti ammessi

Possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al DM n.263/2016.

Nel Disciplinare, tuttavia, sono stati inclusi anche le aggregazioni di soggetti professionisti, di cui alla  Legge n.81/2017, organizzati nei modelli di:
– reti di esercenti la professione
– reti di imprese in forma di reti miste
– consorzi stabili professionali
– associazioni temporanee professionali

Dopo l’aggiudicazione del contratto è data facoltà alle Stazioni appaltanti imporre ai raggruppamenti di assumere una forma giuridica specifica.

Per i servizi attinenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono ammessi anche i restauratori di beni culturali, ai sensi dell’art. 46 c.1 lett. a) del Codice.

Sopralluogo

Il sopralluogo è a discrezione della società appaltante, pertanto ai fini della presentazione dell’offerta, può essere prevista o meno la visita dei luoghi.  Se prevista il bando deve specificare che “la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara”.

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Monica Greco

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