Permesso di costruire, non serve per l’ascensore esterno al condominio

Inoltre, nella rassegna di sentenze: agibilità – meccanismo del silenzio assenso, divieto di incremento di volumi, mutamento destinazione d’uso.

Mario Petrulli 18/09/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Installazione di un ascensore – permesso di costruire – esclusione; 2) Agibilità – meccanismo del silenzio-assenso; 3) Divieto di incremento di volumi – tutela del paesaggio; 4) Mutamento destinazione d’uso – categoria artigianale in residenza – permesso di costruire; 5) Rilevamenti Google Earth – inidoneità a comprovare lo stato dei luoghi ad una certa data; 6) Mutamento di destinazione d’uso da autorimessa a locale commerciale – debenza degli oneri integrativi.

Installazione di un ascensore – permesso di costruire – esclusione

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 13 settembre 2018 n. 2065
Massima: L’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire.

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

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Agibilità – meccanismo del silenzio-assenso

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2018 n. 9236
Massima: L’agibilità si forma tramite il meccanismo del silenzio-assenso in presenza di una domanda completa della documentazione prevista dalla medesima norma e in assenza, di contro, di una richiesta istruttoria formulata dall’Amministrazione nell’ambito della prescritta modalità procedimentale.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza, in materia di agibilità, “il trascorrere del termine di cui all’art. 25, T.U. Edilizia, in presenza di una domanda completa della documentazione prevista dalla medesima norma e in assenza, di contro, di una richiesta istruttoria formulata dall’Amministrazione nell’ambito della prescritta modalità procedimentale, fa sì che si sia maturato il silenzio-assenso. A fronte di ciò, l’Amministrazione mantiene pur sempre la facoltà di provvedere favorevolmente con un provvedimento espresso che sia di maggior tutela per il privato, ma ove ritenga di dover procedere negativamente, non può che provvedere secondo i principi dell’esercizio dell’autotutela, posti a garanzia dei principi di certezza dell’ordinamento e del buon andamento della P.A., secondo quanto specificamente disposto dalla legge con la norma di chiusura di cui all’art. 26, T.U.” (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 3.07.2013 n. 6580).

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Divieto di incremento di volumi – tutela del paesaggio

Estremi della sentenza:  TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2018 n. 9218
Massima: Costituisce jus receptum il principio per cui il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume ovvero tra volume in superficie e volume interrato.

Costituisce jus receptum il principio per cui il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume ovvero tra volume in superficie e volume interrato (in termini cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 4348 del 02 settembre 2013; Sez. VI, n. 4114 del 06/08/2013; sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1879; cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 110; sez. IV, 11 maggio 2005, n. 2388; Tar Puglia, Lecce, T.A.R. Lecce Puglia sez. I n. 218 del 23 gennaio 2014; T.A.R. Napoli Campania sez. VII n. 1 del 07 gennaio 2014).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì evidenziato che hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, con le sole eccezioni tassativamente indicate nell’art. 167, comma 4 del d. lgs. n. 42 del 2004, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precludere una ulteriore modifica (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 18 del 7.1.2014).

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Mutamento destinazione d’uso – categoria artigianale in residenza – permesso di costruire

Estremi della sentenza:  TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2018 n. 9220
Massima:  Serve il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da categoria artigianale a residenza.

Venendo in rilievo l’esecuzione di un cambio di destinazione d’uso con modifica della categoria funzionale (da artigianale a residenza) di una porzione immobiliare, attraverso, peraltro, la realizzazione di opere edilizie, non può revocarsi in dubbio che l’intervento sia soggetto al regime del permesso di costruire.

Per la normativa edilizia (articolo 3, comma 1, lettere a e c del Testo Unico numero 380 del 2001, in combinato disposto con l’articolo 10, comma 1, lettera c e con l’articolo 23 ter dello stesso Testo Unico), le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano, infatti, del preventivo rilascio del permesso di costruire, e non di semplice DIA, ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d’uso tra due categorie funzionalmente autonome (cfr. da ultimo: TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 7739/2018; n. 4225/2017, n. 1439/2017).

Perciò, la trasformazione di una porzione del laboratorio artigianale con realizzazione di una sala di circa 33 mq., “arredata con armadi e vetrina”, con annessa “camera da letto”, nonché “un bagno”, integra sul piano qualificatorio un intervento necessitante del previo rilascio del permesso di costruire.

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Rilevamenti Google Earth – inidoneità a comprovare lo stato dei luoghi ad una certa data

Estremi della sentenza:  TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2018 n. 9235
Massima: I rilevamenti tratti da Google Earth, non costituiscono, di per sé considerati, elementi idonei a comprovare lo stato dei luoghi sussistente ad una certa data.

I rilevamenti tratti da Google Earth, non costituiscono, di per sé considerati, elementi idonei a comprovare lo stato dei luoghi sussistente ad una certa data e ciò, in particolare, tenuto conto della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito alla risalenza delle immagini (come emerge dallo stesso sito – alla pagina: https://support.google.com/earth/answer/21417?hl=it – per impostazione predefinita il software “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”), della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, sentenza n. 6118 del 27 novembre 2014; sentenza n. 5331 del 22 novembre 2013).

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Mutamento di destinazione d’uso da autorimessa a locale commerciale – debenza degli oneri integrativi

Estremi della sentenza: TAR Liguria, sez. I, sent. 12 settembre 2018 n. 696
Massima:  Sono dovuti gli oneri integrativi nel caso di mutamento della destinazione d’uso da autorimessa a locale commerciale.

Non possono nutrirsi dubbi circa la rilevanza urbanistica dell’intervento che comporti il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da autorimessa, sia pure non pertinenziale, a commerciale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 974). Tale intervento comporta, infatti, il passaggio tra categorie urbanisticamente differenti, con un aggravio del carico urbanistico che integra il presupposto per il pagamento degli oneri relativi alla nuova destinazione.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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