Una delle novità introdotte dal decreto dignità riguarda lo split payment. Questa misura, disciplinata dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972 e introdotta dalla legge di stabilità 2015 per porre un freno all’evasione da riscossione dell’Iva, non si applicherà più alle prestazioni di servizi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte. I compensi dei professionisti, quindi, vengono estromessi dal perimetro operativo del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Split payment: scissione dei pagamenti
Riassumendo, relativamente agli acquisti di beni e servizi effettuati dalla pubblica amministrazione che non siano sottoposti al regime di inversione contabile, l’IVA addebitata dal fornitore deve essere versata direttamente allo Stato. L’amministrazione non deve, quindi, versare l’imposta al fornitore e per questo si ha una divisione tra pagamento dell’acquisto al fornitore e pagamento dell’imposta.
Leggi anche Split payment cancellato per i professionisti dal 14 luglio
In seguito, il decreto legge 50/2017 aveva allargato l’ambito di attuazione dello split payment, a tutte le prestazioni di servizi e cessioni dei beni eseguite verso le pubbliche amministrazioni (all’interno del conto consolidato reso noto dall’Istat) e soggetti ad alta affidabilità fiscale, vale a dire le società controllate dagli enti pubblici territoriali o le società controllate dallo Stato. Il decreto aveva anche cancellato la norma che prevedeva la non applicazione dello split payment ai compensi per prenotazioni di servizi assoggettati alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Inoltre, attraverso il decreto legge 148/2017, era stato allargato il perimetro applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, ampliandolo in questo modo a tutte le società sotto il controllo della pubblica amministrazione. In merito a questo, è importante ricordare che gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società che devono applicare lo split payment, sono tenute in costante aggiornamento dal dipartimento delle Finanze.
Split payment, le novità del decreto legge 87/2018
Innanzitutto, il decreto dignità prevede la modifica dell’articolo 17-ter. Ciò si traduce in un nuovo intervento che riguarda l’ambito applicativo della scissione dei pagamenti: si stabilisce, infatti, che le relative disposizioni non saranno più applicate alle prestazioni di servizi resi alle pubbliche amministrazioni, i cui compensi sono, come già anticipato, assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
In questo modo i compensi dei professionisti, come già previsto dalla disciplina originaria, tornano ad essere esclusi dall’applicazione dello split payment. Queste nuove norme saranno applicate nei confronti di tutte le operazioni per le quali è stata già emessa fattura in seguito alla data di entrata in vigore del decreto dignità, vale a dire il 14 luglio 2018.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento