Con la recente sentenza 3989/2018, in merito al tema degli appalti, il Consiglio di Stato ha decretato che, anche gli operatori economici che non sono stati invitati alle procedure negoziate, hanno la possibilità di formulare un’offerta e concorrere alla gara d’appalto. L’operatore deve necessariamente essere in possesso dei requisiti e non devono esserci costi supplementari per la Stazione Appaltante.
Appalti, operatori non invitati possono concorrere
Il Consiglio di Stato ha voluto puntualizzare che, in mancanza della pubblicazione del bando, la procedura negoziata rappresenta una disciplina speciale che consente all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici adatti ad assolvere la prestazione, per poi invitarli a presentare l’offerta, rispettando sempre i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Tale sistema permette di snellire e di rendere più rapida la procedura ed è legittimata dall’importo dei lavori dell’appalto, inferiori alle soglie comunitarie. D’altra parte, i giudici ritengono che “non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla Stazione Appaltante, di presentare la propria offerta”.
Tuttavia, la sentenza decreta la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere l’operatore non invitato, qualora sussista una delle seguenti condizioni: carenze dell’offerta o dei requisiti di partecipazione, se l’offerta perviene oltre la scadenza prevista e nel caso in cui l’ammissione alla procedura determinerebbe per l’amministrazione un “aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato”.
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Gli altri concorrenti non hanno la facoltà di rivendicare diritto di opposizione in relazione sia alla partecipazione che all’eventuale aggiudicazione degli appalti a favore degli operatori non invitati, salvo il caso in cui sussistano vizi di legittimità o irregolarità.
Infine, il Consiglio di Stato ha chiosato che ammettendo i non invitati, si stabilisce un “ragionevole argine” al potere discrezionale che la Stazione Appaltante poteva esercitare nell’individuazione dei concorrenti.
Appalti, il caso su cui si è espresso il CdS
La questione è sorta in seguito all’affidamento dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di una strada, a favore di un’impresa non invitata. L’impresa che si è classificata seconda nella gara d’appalto, ha presentato sia una richiesta di esclusione dell’aggiudicataria in quanto “non invitata”, che un ricorso al Tar. Il Consiglio di Stato ha respinto le istanze della seconda classificata, confermando in tal modo l’affidamento dei lavori all’impresa non invitata.
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