Proroga fattura elettronica per privati: obbligo solo per subappaltatori

Obbligo a partire dal 1° luglio 2018 solo per prestazioni dei subappaltatori della filiera delle imprese nei confronti dell’appaltatore principale nel campo degli appalti pubblici.

Aggiornamento del 28 giugno. Il governo ha approvato un decreto legge che conferma la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per i benzinai nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, obbligo prima previsto a parire dal 1° luglio.

Rimane l’obbligo a partire dal 1° luglio per prestazioni rese dai subappaltatori della filiera delle imprese nei confronti dell’appaltatore principale sul versante degli appalti pubblici, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture concluso con un’amministrazione pubblica. I dubbi operativi per l’applicazione della fatturazione elettronica in questo ambito, però, sono tanti: nella circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle entrate aveva rimandato i chiarimenti a documenti di prassi successivi.

Fatturazione elettronica: le scadenze dopo la proroga

La Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha apportato importanti modifiche al d.lgs. 127/2015 che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e che vedono una delle principali novità nell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica nei rapporti B2B tra privati in due tempi: dal 1° luglio 2018 solo per le prestazioni rese dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale sul versante degli appalti pubblici (contratto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica) e dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni di soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Fissato al 1° settembre 2018, infine, l’obbligo di emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping.

Fattura elettronica 2018: le motivazioni

Il provvedimento in commento punta a eliminare la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Nell’ambito dei rapporti tra privati (B2B), relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

Con il provvedimento dello scorso 30 aprile (e relativo allegato A) e con la Circolare 30/04/2018 n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (…), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di  cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (…)”.

Fatturazione elettronica B2B: come funziona

Il meccanismo della fatturazione elettronica B2B funzionerà attraverso la veicolazione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle entrate, utilizzando il formato XML già definito per la Pubblica Amministrazione. Anche in questo caso, i dati delle fatture emesse e ricevute potranno essere acquisite in tempo reale dall’Agenzia delle entrate al fine di effettuare controlli sulla corrispondenza tra l’IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.

La fattura elettronica non può comunque essere utilizzata per la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per tali soggetti è, tuttavia, prevista la trasmissione telematica dei relativi dati.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Fattura elettronica tra privati: cosa cambia

Il comma 909 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel modificare l’articolo 1 del d.lgs. 127 del 2015 in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, sopprime il secondo periodo del primo comma con il quale si disponeva che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze erano individuate le specifiche categorie di soggetti passivi IVA a favore delle quali mettere a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI dall’articolo 4, comma 2, del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.

La normativa, inoltre, amplia i poteri dell’Agenzia delle entrate previsti dal secondo comma dell’articolo 1 del d.lgs. 127/2015 consentendole di utilizzare il Sistema di Interscambio, messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica. Nella formulazione previgente potevano essere estratti i dati delle fatture trasmesse tramite il SdI esclusivamente ai fini della compilazione dei dati fatture, in relazione alle fatture B2B e nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Fatturazione elettronica: le sanzioni

Il nuovo comma 6 dell’articolo 1 del d.lgs. 127/2015, interamente riscritto dall’articolo 1, comma 909 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede specifiche sanzioni amministrative in caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dalla fatturazione elettronica. In particolare, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dalla fattura elettronica, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica 2018: soggetti obbligati

Il comma 909 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riscrivendo il terzo comma dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015, per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, ha reso obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni. Più nel dettaglio, sono tre i soggetti cui l’obbligo di fatturazione elettronica si riferisce:

  1. soggetti residenti;
  2. soggetti stabiliti ossia soggetti non residenti che agiscono ai fini IVA in Italia mediante:
    a) una sede secondaria;
    b) una stabile organizzazione che, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento

Unione europea del 15 marzo 2011, n. 282, si intende una qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione;

  1. soggetti identificati ossia soggetti non residenti che dispongono di una partita IVA italiana ottenuta mediante:
    a) nomina di un rappresentante IVA ai sensi dell’art. 17, c. 2 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art.1 del d.P.R. n. 441/1997;
    b) identificazione diretta, ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/1972.

Fatturazione elettronica: soggetti esonerati

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati in realtà non elimina del tutto le fatture cartacee. Infatti, per espressa previsione normativa (art. 1, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 127 del 5 agosto 2015 come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 909), sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:
– i soggetti passivi che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– i soggetti che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La Legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15% ovvero del 5% utilizzabile per cinque anni per coloro che iniziano una nuova attività, senza limiti di tempo. La stessa legge consente ai soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si trovavano nel cosiddetto regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5% (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011) di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Tali soggetti continueranno a emettere fatture nel formato cartaceo. Inoltre, come si dirà di seguito, nessun obbligo di fatturazione elettronica è prevista nel caso di operazioni transfrontaliere.

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