Attestato di prestazione energetica, senza libretto di impianto è fuorilegge

In seguito all’articolo su validità/impossibilità di redigere l’APE se non c’è il libretto, si è sollevato un bel polverone di dubbi, anche sulla nostra pagina facebook. Cerco di chiarirli qui di seguito.

Questo articolo nasce dalla necessità di approfondire ulteriormente la questione relativa alla possibilità di redigere l’Attestato di prestazione energetica, in edifici in cui, seppur previsto dalla legge, è assente il libretto dell’impianto. La questione è già stata analizzata nell’articolo Attestato di Prestazione Energetica APE: senza libretto di impianto si può?, ma alcuni tecnici hanno sollevato delle perplessità relative all’obbligatorietà del rispetto di chiarimenti del MISE, che di seguito cercherò di chiarire.

I chiarimenti del MISE non sono legge, e fin qui siamo tutti d’accordo. Ma il Mise è il ministero dello sviluppo economico quindi per quanto non siano legge sono chiarimenti autorevoli, i “più autorevoli” attualmente a disposizione di noi tecnici.

Questo per dire che, come diceva qualcuno, non essendo legge si può non seguire.. CERTO! Ma se qualche autorità dovesse obiettare qualcosa, riesco a “giustificare” il mio comportamento in violazione di un chiarimento? Un’altra precisazione, le FAQ sono così descritte dal MISE: “Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria” (sempre per segnalare l’autorevolezza della fonte).

Attestato di prestazione energetica: la FAQ in questione

Fatta questa breve premessa, la FAQ da cui l’articolo prende ispirazione è la n. 2.7 pubblicata ad Agosto 2016. La domanda del MISE era:

Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. per l’APE prevede che ‘La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica’.

Si può emettere un APE senza che ci siano il libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica? Cosa occorre fare quando l’impianto è sprovvisto di libretto di impianto e/o non c’è un rapporto di controllo di efficienza energetica ancora valido?

APE senza libretto di impianto: è violazione del decreto

La risposta del MISE era: “Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercìto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/2005 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.

All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.

La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni“.

Quiandi, la domanda era: cosa occorre fare […]? Risposta: all’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Sembra tutto chiaro.

L’articolo incrimanato è:

Attestato di Prestazione Energetica APE: senza libretto di impianto si può?

Fonte dell’immagine: Dreamstime.com

Sebastiano Ciciriello

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