In seguito a un sudatissimo iter fatto di più passaggi tra Autorità, Mit e Consiglio di Stato, arriva in Gazzetta (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018): il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 49/2018 (Decreto Direzione Lavori, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016), quello che individua le modalità con cui il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall’articolo 101, comma 3, del Codice.
Il testo dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati con bandi pubblicati dal 30 maggio 2018.
Decreto Direzione Lavori: i contenuti
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Ricordiamo prima di tutto che il Dlgs. n. 50/2016, nell’articolo 217, comma 1, lettera u – aveva disposto l’abrogazione:
1) delle norme contenute nella Parte II, Titolo VIII (articoli 147 – 177) del Dpr n. 207/2010 riferite all’esecuzione dei lavori
2) delle disposizioni inserite nel Titolo IX, Capo III (articoli 211 – 214) dedicate alle regole generali per la tenuta della contabilità, lasciando in vita le sole prescrizioni di contabilità di cui agli articoli da 178 a 210, che saranno abrogati con l’entrata in vigore del decreto ministeriale sulla Direzione lavori (entra in vigore il 30 maggio).
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Nomina del Direttore Lavori: bando o affidamento diretto
Scompaiono le regole per la nomina del direttore dei lavori, disciplinata quindi solo dalle norme del Codice: nello specifico dall’articolo 111, comma 1, del Dlgs n. 50/2016. In sostanza, la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata: ad altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire secondo quanto indicato l’articolo 31, comma 8, del Codice degli Appalti, vale a dire con una gara pubblica.
Quando si fa ricorso all’affidamento diretto? Se l’incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro, si fa ricorso all’affidamento diretto.
Requisiti del Direttore Lavori
Eliminati dal testo del decreto anche i requisiti che il direttore lavori deve avere. Vale quindi quanto disposto dall’articolo 24, comma 5, del Codice degli Appalti: indipendentemente dalla natura giuridica dell’affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti:
– iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
– in possesso dei requisiti indicati all’articolo 80 del Dlgs n. 50/2016,
– in possesso dei indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
Cancellate anche le indicazioni relative ai requisiti di non-compatibilità. Il direttore dei lavori non poteva accettare nuovi incarichi professionali da parte dell’esecutore dall’aggiudicazione fino al collaudo. Doveva inoltre segnalare all’amministrazione, non appena conosciuta l’identità dell’affidatario, l’esistenza di eventuali rapporti, per valutare eventuali conflitti di interesse. Questo aspetto è ora assorbito dalla regola generale dell’articolo 42 del Codice degli Appalti .
Lavoro nella Pubblica Amministrazione. Rimane valido l’articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165 del 30 marzo 2001, secondo il quale gli ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per una Pubblica amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica amministrazione svolta con questi poteri.
Direttore Lavori e Responsabile del procedimento
L’articolo 2 del decreto ministeriale disciplina i rapporti del Direttore Lavori con il Responsabile del procedimento (suo principale interlocutore sul versante pubblico) e con le altre figure che entrano in gioco nella fase esecutiva del contratto. Come già scritto nell’articolo 152, comma 1, del Dpr n. 207/2010, il Direttore dei lavori riceve dal Rup le disposizioni di servizio (articolo 1, comma 1, lettera c del nuovo provvedimento) in base alle quali il Responsabile del procedimento: dà le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguire nella loro esecuzione e stabilisce la periodicità con cui il Direttore dei lavori deve fare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento dei lavori.
Articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale. Il direttore dei lavori emana gli ordini di servizio all’esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio del Rup, il direttore dei lavori è autonomo rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, visto che questo è il compito principale che gli viene assegnatol’articolo 101, comma 3 del Codice.
All’articolo 3 del nuovo decreto vengono ripresi dalla vecchia edizione della disciplina altri compiti del direttore dei lavori, come il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel crono programma.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Nel caso in cui non coincida con il direttore dei lavori, è riconosciuta autonomia al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza.
Ordini di servizio, esecutori e riserve
Articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale. Definizione di ordine di servizio: atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all’esecutore le disposizioni e le istruzioni operative per l’esecuzione delle prestazioni. L’articolo 2 conferma che il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative necessarie, tramite appunto ordini di servizio, che dovranno essere comunicati al Rup e annotati con motivazioni che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all’ordine sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità. Gli ordini di servizio saranno in forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall’appaltatore per avvenuta conoscenza, finchè le amministrazioni non si dotano degli strumenti informatici necessari a questo scopo.
Ripreso dalla vecchia disciplina il documento che l’esecutore deve presentare prima dell’inizio dei lavori, contenente le previsioni sul periodo di esecuzione, l’ammontare dell’avanzamento dei lavori, le scadenze per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’esecutore deve (come prima) uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, anche se può iscrivere riserve. A proposito di riserve, questa disciplina (articolo 9 del decreto ministeriale) sarà affidata alle stazioni appaltanti. Non è stata infatti ripresa la parte finale dell’articolo 152, comma 3, del Dpr n. 207/2010, che stabiliva che le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità quando veniva posta la firma successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Il Direttore dei Lavori dopo il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016)
Nel percorso di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016, le Linee guida e i conseguenti decreti attuativi costituiscono gli atti di regolamentazione (in sostituzione del precedente d.P.R. 207/2010) del nuovo Codice, definendo le procedure operative nelle loro linee di dettaglio.Le Linee guida analizzate nel testo riportato di seguito interessano: “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e costituiscono la definizione operativa di quanto disposto dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016.Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture, il testo seguente è finalizzato all’analisi delle Linee guida approvate dall’ANAC in data 21 giugno 2016 e relative alle problematiche della direzione dei lavori negli aspetti tecnici e contabili.Come già anticipato, si tratta della ulteriore declinazione di quanto previsto principalmente dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 in materia di direzione dei lavori e della esplicazione di funzioni e attività che interessano principalmente:- la nomina del Direttore dei lavori e l’ufficio di direzione dei lavori;- gli strumenti per lo svolgimento dell’attività (ordine di servizio, verbali, certificati);- le fasi di attività (consegna, sospensione e ultimazione dei lavori);- le verifiche e i controlli effettuati dal Direttore dei lavori;- il controllo amministrativo e contabile;- le modifiche dei lavori e le varianti contrattuali;- la procedura per le riserve.Questi elementi costituiscono un primo livello di approfondimento operativo (che assumerà valenza normativa con la pubblicazione del relativo decreto attuativo) sulle attività e funzioni del Direttore dei lavori di opere pubbliche che troverà, nel corso del tempo, ulteriori e necessari approfondimenti richiesti dall’ampiezza delle problematiche inerenti all’esecuzione delle opere pubbliche.Questo lavoro, che costituisce un primo commento delle Linee guida sulla direzione dei lavori, è stato organizzato in una serie di paragrafi che corrispondono a quelli presenti nel testo emanato dall’ANAC all’interno dei quali sono riportate le indicazioni operative delle Linee guida oltre ad una serie di commenti/valutazioni utili ad una migliore comprensione dei singoli argomenti e delle attività da svolgere per ciascuna fase.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da molti anni nel settore degli appalti, della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza dei cantieri. Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione e collaudo dei lavori, attuazione, gestione, manutenzione e monitoraggio degli interventi, difesa del suolo e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali
Marco Agliata | 2016 Maggioli Editore
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