Lottizzazione abusiva: come viene definita dalle sentenze?

La lottizzazione abusiva è qualificata come illecito insanabile poiché produce una deviazione dagli scopi stabiliti con la pianificazione. Che conseguenze comporta?

Mario Petrulli 08/05/18

Dopo la pausa del Primo Maggio, è tornata: la selezione delle sentenze di edilizia e urbanistica, pubblicate nelle ultime due settimane. Gli argomenti sono: natura della lottizzazione abusiva; contributo di costruzione: errore di calcolo, rideterminazione dell’importo; modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie: titolo edilizio richiesto; veranda: titolo edilizio necessario; SCIA: termine di durata temporale; struttura rilevante per ricoveri attrezzi: titolo edilizio necessario.

Lottizzazione abusiva: come si qualifica?

Estremi della sentenza: TAR Sardegna, sez. II, sent. 3 maggio 2018 n. 394
Massima: la lottizzazione abusiva è un illecito permanente e insanabile

Per giurisprudenza consolidata (cfr., ad esempio, TAR Sardegna, sez. II, sent. 9 marzo 2018, n. 192), la lottizzazione abusiva è qualificata come un illecito permanente e insanabile poiché produce una deviazione dagli scopi stabiliti con la pianificazione urbanistica e lede perciò l’essenziale prerogativa comunale della programmazione in materia di governo del territorio. Essa ha dunque una potenzialità lesiva più estesa di quella del singolo abuso edilizio poiché incide sull’interesse pubblico primario alla corretta urbanizzazione del territorio condizionando indebitamente le future scelte pianificatorie del Comune (Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 834; 15 settembre 2010, n. 6870);

Ne consegue che la fattispecie della lottizzazione abusiva è distinta da quella delle singole costruzioni prive di titolo abilitativo, e non può essere applicata ad essa la disciplina sul condono edilizio.

Modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie: che titolo edilizio serve?

Estremi della sentenza:  TAR Toscana, sez. III, sent. 4 maggio 2018 n. 597
Massima: non serve il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie

È principio pacifico in giurisprudenza che la concessione edilizia non sia necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “jus excludendi alios”; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica ( vedasi ex multis Consiglio di Stato 5908/2017).

Veranda: che titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza:  TAR Molise, sent. 2 maggio 2018 n. 250
Massima: serve il permesso di costruire per la realizzazione di una veranda

A differenza di un gazebo o di pannelli aventi la finalità di proteggere dalle intemperie invernali e che non comportano la creazione di volumetria aggiuntiva, l’installazione di una veranda è suscettibile, invece, di aumentare la superficie volumetrica fruibile, restando quindi irrilevanti le finalità (in ipotesi anche diverse) in concreto perseguite dall’interessato (ad es. protezione dal freddo), dovendosi avere riguardo al dato obiettivo della creazione di volumetria potenziale e dell’alterazione del prospetto. Ricorrendo sia l’aumento della superficie sia l’alterazione del prospetto del fabbricato, una veranda richiede il permesso di costruire.

Contributo di costruzione: errore e rideterminazione dell’importo

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. II, sent. 3 maggio 2018 n. 1197
Massima: la misura del contributo di costruzione può essere successivamente rideterminata nel caso di errore di calcolo

La misura del contributo di costruzione può essere successivamente rideterminata nel caso di errore di calcolo rispetto al contributo dovuto in base alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al tempo del rilascio del titolo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2821), purché entro l’ordinario termine di prescrizione decennale del credito (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 4515).

Deve, poi, tenersi presente che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Conseguentemente, il relativo dies a quo è da individuare nella data di rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire, in quanto da quel momento sono noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5201).

SCIA: termine di durata temporale

Estremi della sentenza: TAR Molise, sent. 23 aprile 2018 n. 226
Massima: la SCIA dura tre anni

Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e degli artt. 22 e 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, la SCIA soggiace ai seguenti termini:
1) per l’inizio lavori, la decorrenza è immediatamente dopo la presentazione della SCIA medesima (o subito dopo l’acquisizione di eventuali atti di assenso o pareri);
2) per la fine-lavori non è espressamente specificato il termine della SCIA (né dal T.u.e., né dalla legge 241/1990) e, tuttavia, si ritiene che, avendo la SCIA sostituito la DIA, si debba fare genericamente riferimento al termine di efficacia di tre anni.

Per la SCIA, com’è noto, non è possibile chiedere una proroga ma la realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a una nuova SCIA. Ciò nondimeno, la SCIA in variante rispetto a un precedente permesso di costruire produce necessariamente l’effetto di far slittare i termini di ultimazione del presupposto permesso di costruire.

Struttura rilevante per ricoveri attrezzi: che titolo edilizio serve?

Estremi della sentenza: TAR Basilicata, sent. 24 aprile 2018 n. 282
Massima: una struttura di rilevanti dimensioni utilizzata solo stagionalmente per ricoveri automezzi non è una struttura precaria e richiede il permesso di costruire

Secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 3059 dell’11.7.2016; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2842 del 3.6.2014; TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 1291 del 10.4.2017 e Sez. III Sent. n. 432 del 27.1.2016; TAR Umbria Sen. n. 732 del 28.11.2016; TAR Molise Sent. n. 353 del 21.9.2016; TAR Bologna Sez. I Sent. n. 1065 del 3.12.2015), le “opere edilizie di tipo precario”, non assoggettate al rilascio del permesso di costruire, sono quelle destinate a sopperire esigenze temporanee e contingenti e con certa rimozione e perciò inidonee ad alterare lo stato dei luoghi, come per es. la baracca di cantiere, che dopo l’esecuzione dei lavori viene sicuramente rimossa, a nulla rilevando la loro rimovibilità e l’assenza di opere murari.

Di conseguenza, una struttura in acciaio e copertura in polietilene e materiale di tipo poliuretano, bullonata al suolo, lunga 10,24 m. e larga 7,92 m., utilizzata come ricovero mezzi nel solo periodo invernale e, quindi, per soddisfare esigenze stagionali e perciò durature e permanenti nel tempo, non è una struttura precaria e richiede il permesso di costruire.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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