Vano ascensore: non serve il permesso di costruire

Il vano ascensore è un volume tecnico per cui non serve il permesso di costruire e che non è soggetto al rispetto del regime delle distanze?

Mario Petrulli 16/04/18

Le sentenze di interesse selezionate di questa settimana parlano di vano ascensore  (natura di volume tecnico, non necessità del permesso di costruire, irrilevanza ai fini del rispetto del regime delle distanze); ordinanza di sospensione priva del termine di efficacia; titolo edilizio necessario per una ringhiera metallica; abusi edilizi su area demaniale: destinatario dell’ordine di demolizione; scomputo delle opere di urbanizzazione e necessità del consenso dell’amministrazione.

Ringhiera metallica: titolo edilizio necessario

Estremi della sentenza: TAR Molise, sent. 13 aprile 2018 n. 211
Massima: una ringhiera metallica senza opere in muratura è soggetta al regime della DIA/SCIA, la cui assenza comporta una sanzione pecuniaria e non la demolizione

È illegittima l’ordinanza di demolizione in presenza di un’opera (ringhiera metallica senza opere in muratura) che, in quanto assoggettata al regime della DIA, poteva, al più, comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto prescritto dall’art. 37 del DPR 380/2001.

Tale articolo, per pacifico insegnamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante Consiglio di Stato sez. VI 04 gennaio 2016 n. 10), non contempla la possibilità di ordinare anche la riduzione in ripristino in caso di interventi soggetti al regime della DIA, sicché l’ordinanza adottata dal Comune intimato che in tal senso dispone è illegittima e va annullata per violazione dell’art. 37 del DPR 380/2001.

Vano ascensore: non serve permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 9 aprile 2018 n. 134
Massima: il vano ascensore è un volume tecnico non necessitante del permesso di costruire e non soggetto al rispetto del regime delle distanze

L’estraneità dell’ascensore al concetto di nuova costruzione, anche ai fini dell’osservanza della normativa sulle distanze, è stata affermata, a più riprese dalla giurisprudenza, anche civile, secondo cui l’ascensore – al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell’edificio principale – rientra fra “i volumi tecnici o impianti tecnologici” strumentali alle esigenze tecnico funzionali dell’immobile (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2011, nr. 2566).

E infatti la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico funzionali della medesima.

In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale. ( cfr sulla nozione di “volume tecnico” ex plurimis C.d.S. sez. VI 31.03.2014 n.1512; id. 8.05.2014 n.2363; id. 21.01.2015 n.175). L’inquadramento del vano ascensore quale volume tecnico esclude pertanto la necessità di un suo assoggettamento al previo rilascio di permesso di costruire.

Ordinanza di sospensione priva del termine di efficacia

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 13 aprile 2018, n. 868
Massima: illegittima l’ordinanza di sospensione di un permesso di costruire in sanatoria priva di un termine certo di efficacia

L’ordinanza di sospensione è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (annullamento del titolo edilizio, ordine di demolizione ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto sine die all’incertezza circa la sussistenza del proprio diritto edificatorio, come del resto non si può neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all’adozione dell’atto definitivo.

Pertanto, un provvedimento di sospensione di n permesso di costruire in sanatoria privo di un termine certo di efficacia è certamente difforme dal suo paradigma legislativo e finisce con il determinare una non consentita compressione a tempo indeterminato dello ius aedificandi già assentito dalla P.A. (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2018 n. 347).

Abusi edilizi su area demaniale

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Bari sez. III, sent. 13 aprile 2018 n. 567
Massima: nel caso di un ordine di demolizione che ha per oggetto abusi posti in essere su aree demaniali, anche la qualità di utilizzatore è sufficiente per esserne destinatari, senza la necessità che sia accertato colui che ha effettivamente edificato l’abuso.

Laddove una o più opere edilizie siano state realizzate su un’area del demanio marittimo, infatti, il conseguente ordine di demolizione è adottato dal Comune anche in applicazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. e, quindi per la tutela degli interessi demaniali, risultando ininfluente la questione della minore o maggiore consistenza dell’abuso.

Nel caso di un ordine di demolizione che ha per oggetto abusi posti in essere su aree demaniali, anche la qualità di utilizzatore è sufficiente per esserne destinatari, senza la necessità che sia accertato colui che ha effettivamente edificato l’abuso; in tal senso, per responsabile dell’abuso si intende non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi, subentrando nella titolarità e comunque nella detenzione del bene, ne ha protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell’utilità del bene stesso senza demolirlo.

Scomputo delle opere di urbanizzazione

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 10 aprile 2018 n. 954
Massima: per lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione occorre sempre il consenso dell’amministrazione

Lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non configura un diritto dell’operatore, ma una mera possibilità, per la quale occorre sempre il consenso e l’autorizzazione dell’amministrazione. Ne consegue che, in difetto di autorizzazione e di accordo espresso della P.A. sullo scomputo delle nuove opere, a destinazione variata, dall’ammontare degli oneri, l’operatore non dispone di alcuna pretesa tutelata diretta a portare in detrazione dal valore delle suddette opere il contributo di urbanizzazione dovuto.

L’ammissione allo scomputo costituisce, infatti, l’oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Amministrazione, che può optare per un diverso assetto di rapporti da essa reputato maggiormente servente l’interesse pubblico e la collettività di riferimento (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 955/2016; T.A.R. Trieste, I, 1.12.2016, n. 541; T.A.R. Milano, II, 18.09.2013 n. 2184).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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