NTC 2018, dal 22 marzo si parte!

Le differenze dell’iter del regime transitorio di opere pubbliche e private. Inoltre, cosa cambia nel passaggio da NTC 2008 alle NTC 2018?

Andrea Barocci 01/03/18

Ormai lo sappiamo, per i professionisti dell’area tecnica il 2018 sarà caratterizzato dall’uscita delle nuove NTC 2018, o Norme Tecniche per le Costruzioni. Il decreto, firmato il 17 gennaio, è stato pubblicato in GU il 20 febbraio ed entrerà in vigore a partire dal 22 marzo prossimo.

Per le opere pubbliche in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima di tale data, si possono continuare ad applicare le NTC2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle NTC2018. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le NTC2008.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima del 22 marzo, si possono continuare ad applicare le previgenti NTC2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Quindi abbiamo tempo fino al 22 marzo per aggiornarci e imparare a conoscere le NTC2018.

NTC 2018: in sintesi, cosa cambia?

Prima di tutto occorre precisare che il Nuovo Testo è scritto sulle NTC 2008 e su queste va a fare correzioni, chiarimenti, modifiche; ne consegue che è composta dagli stessi capitoli del D.Min. Infrastrutture 14/01/2008. E’ stata fatta una riscrittura d’intere parti per renderne più chiaro il contenuto (con una maggiore uniformazione di termini), sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, spostando alcuni paragrafi per renderne più omogenea la lettura.

Una grande attenzione è stata data ai materiali, cambiando completamente il capitolo 11 che va così a recepire le disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione, in relazione alla sopravvenuta pubblicazione del Regolamento UE n. 305/2011 relativo alla commercializzazione dei prodotti da costruzione, che ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva 89/106/CE sulla materia.

Si segnalano poi alcuni cambiamenti nelle formule (p.es. il calcolo del taglio nel §4.1.2.3); trattandosi di modifiche puntuali e non cambio di formula o d’impostazione, ci si chiede se le formule utilizzate nei dieci anni precedenti siano a questo punto errate e di conseguenza sia stato errato il loro utilizzo su strutture attualmente realizzate.

Infine, si è ripetuto più volte che questa nuova versione delle NTC è ancora più aderente agli Eurocodici; ma perchè, in questo periodo storico, non passare direttamente agli EC? O almeno, perchè non permetterne l’utilizzo in alternativa alle NTC? Si fa infatti notare che il §12, come nel VT, riporta ancora che gli EC possono essere utilizzati per quanto non diversamente specificato nella presente norma.

Una nota a parte merita il capitolo 8 dedicato agli edifici esistenti. Sicuramente è stato nel corso di questi 10 anni il più dibattuto, arrivando a produrre due versioni profondamente diverse come filosofia: la prima esigeva per gli edifici esistenti la stessa sicurezza di quelli nuovi, la seconda ammetteva che questo principio risultava sotto molti aspetti non realizzabile tenendo conto delle criticità del nostro patrimonio edilizio. A parere dello scrivente è un bene che abbia vinto quest’ultima proposta, che rappresenta un importante cambio di prospettiva all’interno di una normativa tecnica altrimenti tarata sulle nuove costruzioni.

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