Ecco il lunedi, ed ecco la selezione delle sentenze di edilizia e urbanistica pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: realizzazione o modifica di balconi: titolo edilizio necessario; ripostiglio: titolo edilizio necessario; autorizzazione sismica: propedeuticità rispetto al permesso di costruire; legittimità della scelta urbanistica di realizzazione di un sistema viario alternativo per l’alleggerimento del traffico; osservazioni agli strumenti urbanistici: controdeduzioni e motivazione; deposito interrato: irrilevanza ai fini delle distanze tra edifici.
Realizzazione o modifica di un balcone: titolo edilizio necessario
Estremi della sentenza: | TAR Calabria, sez. I Catanzaro, sent. 26 gennaio 2018 n. 244 |
Massima: | Serve il permesso di costruire per la realizzazione o la modifica di balconi importano variazione del prospetto del fabbricato |
La realizzazione o la modifica di balconi importano variazione del prospetto del fabbricato, che attiene alla facciata dell’edificio ed è cosa diversa dalla sagoma, che indica, invece, la forma della costruzione complessivamente intesa e, quindi, il contorno dell’edificio (in materia, Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2015 n. 20846; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5052).
Tale variazione necessità di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, che dispone: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.
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Realizzare un ripostiglio: titolo edilizio necessario
Estremi della sentenza: | TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 24 gennaio 2018, n. 192 |
Massima: | Non serve il permesso di costruire per la realizzazione di un ripostiglio chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone |
Per quanto concerne un ripostiglio chiuso (in questo senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 28 luglio 2017, n. 9038/2017; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 marzo 2017, n. 985), secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, sarà necessario il permesso di costruire quando il locale sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3 settembre 2014, n. 4468).
Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il locale sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno. Quest’ultima è l’ipotesi che si verifica nel caso, ad esempio, di realizzazione di un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Autorizzazione sismica: prima del permesso di costruire
Estremi della sentenza: | TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 24 gennaio 2018 n. 202 |
Massima: | L’autorizzazione sismica deve intervenire prima del rilascio del titolo edilizio |
In giurisprudenza, già sotto il regime dell’art. 8 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv., con modificazione, dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, è stato affermato che il nulla-osta del Genio civile per le costruzioni da realizzare in zone sismiche, anche se non è condizione per il rilascio della concessione edilizia, è presupposto di efficacia di quest’ultima, finendo per condizionare l’inizio dei lavori e la stessa formazione del silenzio-assenso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 1996 n. 117).
Attualmente, dal testo dell’art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (alla stregua del quale, “fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”), si desume l’autonomia di ciascuno dei due titoli ampliativi e la loro suscettibilità di essere rilasciati indipendentemente dall’avvenuta emissione dell’altro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7128), ma, considerato il tenore dell’art. 20, commi 3 e 5 bis, del D.P.R. 380/2001, è l’autorizzazione sismica a dover intervenire prima del rilascio del titolo edilizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 18 dicembre 2015 n. 5810; T.A.R. Sicilia, Palermo, 27 ottobre 2010 n. 13720).
Alla stregua di ciò, il dies a quo di decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso deve necessariamente individuarsi nella data di comunicazione al Comune dell’avvenuta verifica del progetto da parte dell’ex Genio civile.
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Sistema di strade alternativo per alleggerire il traffico
Estremi della sentenza: | TAR Veneto, se. I, sent. 23 gennaio 2018, n. 76 |
Massima: | Le scelta urbanistica effettuata dal Comune di destinare un’area a viabilità pubblica, allo scopo di alleggerire il traffico proveniente da una zona industriale, attraverso la realizzazione di un sistema viario alternativo, non appare manifestamente illogica ma si propone un obiettivo non irragionevole né arbitrario |
Secondo consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV 8 maggio 2017 n. 2089; ex multis anche n. 1700/2017; 874/2017; 2643/2016).
Le scelta urbanistica effettuata dal Comune di destinare un’area a viabilità pubblica non appare manifestamente illogica, proponendosi l’obiettivo, non irragionevole né arbitrario, di alleggerire il traffico proveniente dalla zona industriale, attraverso la realizzazione di un sistema viario alternativo.
L’opportunità e la convenienza della scelta urbanistica effettuata dal Comune (realizzazione di un sistema viario alternativo a quello esistente al fine di alleggerire il traffico proveniente dalla zona industriale) non sono sindacabili dal G.A., afferendo al merito dell’azione amministrativa ovvero alla sfera dell’agire libero della P.A.
Osservazioni agli strumenti urbanistici: controdeduzioni e motivazione
Estremi della sentenza: | TAR Toscana, sez. I, sent. 25 gennaio 2018 n. 112 |
Massima: | Le controdeduzioni alle osservazioni presentate ad esito dell’adozione del regolamento urbanistico non richiedono una motivazione dettagliata |
Le controdeduzioni alle osservazioni presentate a esito dell’adozione del regolamento urbanistico non richiedono una motivazione dettagliata, essendo sufficiente che esse siano idonee a dimostrare che le osservazioni sono state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione dello strumento urbanistico, non risultando necessaria una specifica e analitica confutazione delle argomentazioni dedotte dal privato (TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 21.3.2014, n. 314; TAR Campania, Salerno, I, 20.12.2013, n. 2515).
Deposito interrato: irrilevanza ai fini delle distanze tra edifici
Estremi della sentenza: | TAR Molise, sent. 23 gennaio 2018 n. 20 |
Massima | La costruzione di un deposito adibito a locale tecnico interamente interrato non è computabile ai fini della volumetria assentibile, né valutabile ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici, né ai fini delle distanze tra edifici |
La costruzione di un garage interamente interrato non è computabile ai fini della volumetria assentibile, né valutabile ai fini dell’applicazione degli standard urbanistici, né ai fini delle distanze tra edifici (Cons. giust. amm. Sicilia, 17 ottobre 2016, n. 355). Il principio di diritto appena richiamato vale ovviamente anche in presenza di un deposito adibito a locale tecnico.
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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