I regolamenti per la formazione continua di geologi e geometri sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono entrati in vigore. Vediamo cosa contengono, quali sono le indicazioni e gli eventi formativi validi.
Formazione continua per geologi: regolamento
Sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018 è stato pubblicato il Regolamento del Consiglio nazionale dei geologi, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il Regolamento entra in vigore dopo emissione del parere favorevole del Ministro vigilante ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e della conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero vigilante.
Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento erano valide le disposizioni di cui al Regolamento approvato dal CNG con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30 novembre 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV – Numero 22. Le modifiche dovranno essere sottoposte al parere vincolante del Ministro vigilante e approvate con delibera del CNG.
Formazione Geologi: la Certificazione APC
All’articolo 3 si istituisce la Certificazione APC, con cui si attesta, per ciascun iscritto, l’adempimento e/o l’esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento. La Certificazione APC viene rilasciata su richiesta dell’interessato dall’Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo, previa presentazione ed esame della documentazione necessaria.
La certificazione APC ha validità fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo successivo a quello cui si riferisce. Costituisce elemento di valutazione nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG per la formazione di commissioni e/o elenchi interni o esterni alle istituzioni ordinistiche. Per le altre caratteristiche della certificazione APC, leggi il Regolamento all’articolo 3.
Formazione geologi: come prendere i CFP?
All’articolo 7, i dettagli per l’acquisizione dei CFP. L’iscritto all’Albo Unico Nazionale consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.
La frequenza frontale o a distanza all’evento APC dà diritto a 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza all’evento, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l’attività di APC. Il termine “frazione di ora”, ai fini del computo dei CFP, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 minuti.
La percentuale di frequenza del singolo evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all’evento stesso, è fissata all’80% della sua durata. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100%, al netto del tempo di trasferimento. Per le altre informazioni sull’acquisizione dei CFP, leggi il Regolamento all’articolo 7.
Le sanzioni
Interessante l’articolo 8, sulle sanzioni. Nel caso in cui un iscritto all’Albo Unico Nazionale non abbia assolto all’obbligo di APC ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
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Formazione continua per geometri: regolamento
Sempre sullo stesso Bollettino è stato pubblicato il Nuovo Regolamento del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati per la formazione continua, ai sensi della stessa normativa. Approvato con la Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20 dicembre 2017, il nuovo regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2018.
La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:
a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività professionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione
Quali sono gli eventi formativi per i geometri?
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (appren- distato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato
l) attività di docenza.
È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite. Per le altre informazioni sulla formazione a distanza, leggi il regolamento dei geometri e geometri laureati all’articolo 4.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. La formazione svolta nell’anno di iscrizione è riconosciuta ai fini dei CFP nel Triennio. Per quanto riguarda la Commissione nazionale formazione professionale continua, i Compiti del Consiglio Nazionale e quelli dei Collegi territoriali leggi invece gli articoli 9, 11, 12.
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