Permesso di costruire, differenza tra silenzio-assenso e silenzio-inadempimento

Nel 2013, una società aveva chiesto un permesso di costruire per edificare un piccolo ampliamento di un fabbricato per l’Agenzia delle Entrate, da adibire a bar ristorante e mensa. Il comune aveva emesso un provvedimento di preavviso di diniego in virtù del contrasto con le Norme tecniche. La società aveva poi contestato l’interpretazione dell’amministrazione e non aveva ottenuto risposta. Quattro anni dopo, la società, ritenendo che il comportamento dell’amministrazione debba essere interpretato come silenzio-inadempimento, fa ricorso al Tar chiedendo di voler accertare l’illegittimità del silenzio del Comune.

In sostanza, bisogna stabilire se il silenzio dell’amministrazione debba essere interpretato come silenzio assenso o come silenzio inadempimento. Se è silenzio assenso, il permesso di costruire verrebbe inteso come già rilasciato e la società potrebbe iniziare i lavori. Se è silenzio inadempimento, la società dovrebbe chiedere al giudice amministrativo di sanzionare il Comune costringendolo a esprimersi sull’istanza.

Il Tar Lazio, con la sentenza del 31 ottobre 2017 n. 10863, sottolinea che il cittadino ha il diritto di ottenere dal comune una risposta motivata sulla richiesta di permesso di costruire, per permettere al privato di valutare le motivazioni dall’amministrazione e valutare l’opportunità di impugnare.

Il Tar sottolinea l’inapplicabilità dell’art. 20, comma 8, del Testo unico dell’edilizia che prevede la formazione del silenzio-assenso nel caso di inutile decorso del tempo sulla domanda di permesso di costruire. La norma è applicabile quando l’amministrazione non risponde proprio. Nel caso preso in esame dal Tar, il comune aveva sottolineato la complessità della qualificazione urbanistica dell’area, cioè non era rimasto totalmente in silenzio, senza dare seguito all’affermazione e senza fornire motivazioni. L’unico rimedio è rappresentato in questo caso dal ricorso contro il silenzio-inadempimento.

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Immagine: apiediperilmondo.com

Redazione Tecnica

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