Il testo della sentenza dice che anche un basamento in cemento può essere un abuso edilizio. Perchè? Perchè si tratta di una vera e propria costruzione. “Un basamento in cemento, delle dimensioni di quello realizzato dall’imputato, costituisce costruzione in senso tecnico – giuridico, trattandosi di un manufatto tridimensionale che comporta una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, richiedente per la sua realizzazione il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica”.
Il basamento in cemento determina una compromissione dell’assetto del territorio e del paesaggio. La sue permanenza non può, quindi, essere considerata irrilevante.
Abuso edilizio di un basamento in cemento: motivi
La realizzazione del basamento in cemento può configurare un reato paesaggistico. Il manufatto ha le caratteristiche di una nuova costruzione, trattandosi della realizzazione di un fabbricato in blocchi di cemento e calcestruzzo di 7,40 metri per 5,70 e con un’altezza 2,40 metri circa, con un basamento in cemento e senza di solaio. Per questo, è necessario richiedere il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) d.P.R. 380/2001, e l’autorizzazione paesaggistica, perché può compromettere il paesaggio e il territorio.
Demolizione totale per estinguere l’abuso edilizio
Una successiva parziale demolizione non è sufficiente, proprio perchè parziale, a estinguere il reato, come previsto dall’art. 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004. Chi ha fatto ricorso ha richiesto il ripristino dello stato originario dei luoghi, per eliminare completamente il danno fatto al paesaggio e all’ambiente. Le opere realizzate vanno demolite e rimosse completamente.
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