Attestato di Prestazione Energetica APE: quando è un obbligo e quando no

L’APE, attestato di prestazione energetica, descrive le caratteristiche energetiche di un edificio. Lo devono fare tutti? E se non lo fanno?

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L’APE, attestato di prestazione energetica che, con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha preso il posto dell’ACE, attestato di certificazione energetica, è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio dando delle informazioni visibili sull’efficienza dell’edificio stesso, non solo al tecnico competente, ma anche e soprattutto al semplice cittadino che ha intenzione di comprare o affittare un immobile.

Per queste finalità è molto utile prendere visione dell’APE in quanto questo documento informa sul consumo energetico e dimostra il reale valore dell’edificio; nell’Attestato di prestazione energetica il tecnico abilitato alla sua compilazione fornisce inoltre, sulla base dei dati dell’immobile, dei consigli su come intervenire per poter ottenere un maggior risparmio energetico.

Attestato di prestazione energetica: validità

Per quanto riguarda la sua validità, l’art. 6 Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63” al comma 5 stabilisce:
l’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori”.

“Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza”.

APE: per quali edifici va rilasciato

L’art. 6 inoltre dichiara che l’Ape va rilasciato per edifici o per unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 di tale legge. Aggiunge che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato deve essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal decreto, l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

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APE: quando è obbligatorio, e le sanzioni

Con la Legge n. 9 del 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, sono state introdotte nuove sanzioni sull’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica.

APE: locazione e affitto

Nello specifico, l’art. 1 comma 7, d.l. 145/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014, dispone che all’art. 6, d.lgs.192/2005, i commi 3 e 3-bis siano sostituiti dal seguente comma 3: “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà”.

APE per affitto d’azienda

Inoltre anche in occasione degli affitti di azienda, in cui il concedente metta a disposizione, oltre al complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa anche il bene nel quale viene esercitata l’attività, sia esso costituito da una singola unità immobiliare o da un intero edificio (in qualità di proprietario/usufruttuario/utilizzatore o sublocatore) e sia pattuita la corresponsione di un canone in parte riferibile all’affitto dell’azienda e in parte imputabile alla locazione dei locali nei quali è esercitata l’attività dell’impresa.

APE: quando non è obbligatorio

Resta invece esonerato dall’obbligo di dotazione, consegna ed allegazione, se dovuta, il locatore che rinnova il contratto a colui il quale fosse già locatario del bene in virtù di un contratto in vigore alla data del 6 giugno 2013.

Attestato di prestazione energetica negli annunci

Per quanto attiene all’obbligo di inserire negli annunci di offerta di vendita o di locazione gli indici di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente, l’eccezione è prevista per le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, cioè le locazioni stagionali, come indicato nell’art. 1, comma 8-quater, d.l. 145/2013, inserito dalla legge di conversione n. 9/2014, che ha modificato l’art. 6, comma 8, d.lgs. 192/2005.

Attualmente le Regioni si sono adeguate sui rispettivi siti dedicati, per permette di compilare, on line o tramite import-dati, le informazioni utili per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. Il certificatore, iscritto nell’apposito elenco di certificatori energetici della medesima Regione, dovrà preventivamente firmare digitalmente l’attestato e trasmetterlo on line alla Regione stessa.

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