Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 30654/2017: il permesso di costruire in sanatoria edilizia estingue solo le violazioni delle norme urbanistiche e non quelle relative alla disciplina delle costruzioni in zona sismica. La Cassazione ha quindi bloccato la prosecuzione dei lavori: l’abitazione deve rimanere disabitata.
Il caso. La proprietaria di un’abitazione aveva iniziato i lavori per realizzare un locale seminterrato, senza darne preavviso allo Sportello Unico per l’edilizia. Si tratta di un abuso edilizio. Inoltre, dato che l’immobile si trova in zona sismica, secondo il Comune prima dell’avvio dei lavori serviva l’autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico della Regione. Il Comune aveva quindi ordinato la sospensione dei lavori e aveva multato la proprietaria.
In realtà i lavori erano terminati nel 2009 e il permesso di costruire era stato attribuito in sanatoria, ha precisato la proprietaria in sede di ricorso. Quindi, secondo la proprietaria, il seminterrato doveva essere considerato fruibile.
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La violazione delle norme antisimiche è più grave
Il Tribunale e la Cassazione hanno però respinto il ricorso: il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche, tra le quali non rientra la disciplina delle costruzioni in zona sismica. Pur avendo ottenuto il titolo abilitativo, mancava l’autorizzazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale.
Un manufatto si può considerare finito quando sono state ultimate le finiture interne ed esterne. Altrimenti, l’immobile è da considerare ancora in costruzione, anche se è già abitato e se le utenze sono state attivate.
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