Sismabonus: i 4 casi in cui non vale

Il Sismabonus vale solo per il consolidamento e non per la ricostruzione, per gli interventi non precedenti al 2017, non vale se vendi l’immobile e non è cumulabile.

La detrazione Sismabonus è del 50%, fino a una cifra complessiva di spesa non superiore a 96.000 euro per immobile per ciascun anno. Se la realizzazione degli interventi porta a una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è del 70%. È dell’80% se si verifica il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per i condomìni le percentuali sono: 50, 75, 85%.

In quali casi queste percentuali di detrazione non valgono?

Sismabonus non vale per la ricostruzione

L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna sostiene (risposta l’interpello protocollo numero 909-345/2017) che il Sismabonus si possa richiedere solo per opere di consolidamento dell’edificio esistente e non vale in caso di interventi che prevedono demolizione e ricostruzione, anche quelli che non comportano un ampliamento della stessa volumetria.

La detrazione, rafforzata dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogata al 31 dicembre 2021, si può richiedere solo in caso di opere di consolidamento dell’edificio esistente, anche se l’intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001. A quel punto, l’intervento può godere della detrazione per la ristrutturazione o per il risparmio energetico, ma è escluso dal Sismabonus.

In base alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir risulta che la detrazione d’imposta (50% su un importo di spesa massimo di 96.000 euro) possa essere richiesta per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, in particolare riguardo all’esecuzione di opere per messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali o su complessi di edifici collegati dal punto di vista strutturale.

Il dubbio…

Peccato che un emendamento alla Manovrina (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) dicesse che: la detrazione Sismabonus dell’85% del prezzo per chi compra dal costruttore case antisismiche nelle aree a rischio 1 si applica anche alle abitazioni derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di vecchi edifici. Si parlava solo di detrazione dell’85%, qundi si parlava solo di condomìni visto che quella percentuale di detrazione per gli altri edifici non c’è?

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Sismabonus: non vale se vendi l’immobile

La detrazione è agganciata all’immobile. La detrazione si perde quando l’immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue. Chi vende deve precisare che ha intenzione di trattenere il bonus, indipendentemente dall’immobile.

Sismabonus solo per interventi 2017/2021

Le agevolazioni “Casa Sicura” della Legge di Bilancio 2017 riguardano interventi effettuati a partire dal primo gennaio 2017 fino al 2021: si applicano solo a investimenti effettuati negli ultimi mesi. Però, per gli interventi eseguiti prima del primo gennaio 2017 la detrazione è possibile solo se l’immobile costituisce l’abitazione principale e si trova nelle zone di rischio sismico 1 o 2.

Il Sismabonus non è cumulabile

Non si può far valere sulla medesima spesa la detrazione Casa sicura e il bonus per la riqualificazione energetica dell’edificio: il sismabonus e l’ecobonus viaggiano separatamente. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da terremoto.

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Redazione Tecnica

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