Lavoro a chiamata in edilizia, si può per la manutenzione stradale

Il lavoro a chiamata si può utilizzare anche per manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici nell’ambito degli appalti

Il Ministero del Lavoro ha dato il via libera al lavoro a chiamata in edilizia negli appalti per attività di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Il Ministero ha risposto all’Interpello n. 1, prot. 13-7-2017 della Confartigianato Imprese. L’interpello riguardava la posizione del Ministero stesso a proposito del lavoro intermittente (art. 13 D.Lgs. 81/2015*), tipologia di lavoro che non è non disciplinato dal contratto collettivo del settore ma è comunque previsto per alcuni lavori.

L’articolo 13, comma 2, del d.lgs. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro a chiamata possa essere adottato per chi ha meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e anche chi ha più di 55 anni.

L’interpello fa riferimento ai lavori indicati nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 (D.M. 23 ottobre 2004 richiamato dall’art. 55, c. 3, del D.Lgs. 81/2015).

La richiesta dell’interpello aveva la finalità di sapere se l’utilizzo del lavoro a chiamata fosse possibile per assumere manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono l’attività in modo discontinuo nel campo degli appalti per la manutenzione stradale straordinaria.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, sentiti anche il Ministero e l’Ispettorato del Lavoro, ha risposto che – senza specifiche previsioni del contratto collettivo di riferimento – per i lavori di manutenzione stradale straordinaria si può far riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella del R.D. n. 2657 del 1923, che non riporta nessuna distinzione tra le tipologie di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. Unica condizione è che le figure professionali siano davvero adibite alla manutenzione stradale.

Redazione Tecnica

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