Successione ereditaria, pagare i debiti del defunto: ecco come funziona

Davide Galfrè 27/06/17

La modalità di accettazione dell’eredità è il punto fondamentale per evitare che si verifichino eventi spiacevoli nell’ambito di una dichiarazione di successione ereditaria. Infatti, quando in capo al defunto sono intestate cartelle di pagamento o debiti è quanto mai necessario per gli eredi prestare la massima attenzione in fase di accettazione dell’eredità. Quest’ultima è l’atto con cui un erede dichiara di voler adempiere al proprio ruolo di chiamato all’eredità subentrando nella titolarità degli averi in capo al defunto con la propria quota di spettanza.

L’accettazione, disciplinata dagli articoli 470 e seguenti del Codice Civile, può essere tacita o espressa a seconda di come viene formalizzata:

  • tacita, se l’erede si comporta in modo tale da far intendere in modo esplicito di voler accettare l’eredità;
  • espressa, se l’erede con atto pubblico dinanzi a Notaio o con scrittura privata dichiara di assumere il titolo di erede ed accettare l’eredità.

Successione ereditaria: accettazione con beneficio d’inventario

In entrambi i casi, la mera accettazione non basta a sollevare gli eredi dall’obbligo di subentrare ai debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale, senza esclusione di quello preesistente alla successione. L’unico modo per tutelare l’erede in tal senso è l’accettazione con il beneficio di inventario.

L’accettazione per mezzo del beneficio d’inventario, possibile quand’anche espressamente vietato in un eventuale testamento, è da formalizzarsi per mezzo di dichiarazione ricevuta da Notaio o da Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e deve preceduta (meglio che seguita) dall’inventario dei beni che formano l’asse ereditario. Con il beneficio d’inventario l’erede risponderà dei debiti eventuali del defunto solamente nel limite dell’attivo ereditato ed è tassativamente obbligatoria nel caso in cui l’erede sia un minorenne, un soggetto incapace di intendere e volere ed a fondazioni ed enti non riconosciuti.

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Facciamo un esempio

Un esempio: una persona morendo lascia ai propri eredi un conto corrente attivo per la somma di € 10.000 e un debito insoluto per la somma di € 12.000; se l’erede accetta con il beneficio d’inventario sarà tenuto a sostenere il pagamento del debito solamente per la quota di € 10.000. Viceversa, se non avviene l’accettazione con beneficio d’inventario l’erede dovrà sostenere l’intero pagamento del debito sommando il proprio patrimonio personale ai 10.000 € ereditati.

Nel caso dell’accettazione con beneficio d’inventario sarà comunque possibile che gli eredi ricevano delle richieste di pagamento dai creditori del defunto, ma l’erede potrà risponderne per la sola quota di patrimonio ereditata dimostrando l’avvenuta accettazione col beneficio d’inventario (sentenza n. 23019/2016 della Cassazione Civile).

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In ultimo si ricorda che l’accettazione dell’eredità si prescrive in dieci anni a partire dalla data dell’avvenuto decesso; ne consegue che nel caso di ritrovamento di un testamento valido oltre i dieci anni, gli eredi ed i legatari eventualmente individuati nel testamento non potranno accettare in alcun modo l’eredità (sentenza n. 264 del 8 gennaio 2013 della Corte di Cassazione).

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Davide Galfrè

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