Un emendamento alla Manovrina estende il Sismabonus dando il via libera alla detrazione per l’acquisto di abitazioni demolite e ricostruite nelle zone a rischio sismico 1, anche con la variazione volumetrica, e cedute da imprese di costruzione.
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato infatti l’emendamento alla Manovrina (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevista per oggi la fiducia alla Camera): “la detrazione dell’85% del prezzo per chi compra dal costruttore case antisismiche nelle aree a rischio 1 si applica anche alle abitazioni derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di vecchi edifici”, spiega l’Ance. La misura, sottolinea ancora l’Ance, “consentirà l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del Sismabonus”.
Questa l’ultima novità sul Sismabonus, ma vediamo di fare il quadro della situazione riassumento i punti fondamentali di questa detrazione (li trovate anche qui).
Sismabonus: i punti fondamentali
Ecco i punti fondamentali della Legge di Bilancio 2017 (n 232 del 11 dicembre 2016) sul Sismabonus. Con le modifiche all’articolo 16, la legge ha preparato il terreno all’applicazione del sismabonus principalmente sui seguenti aspetti:
– ha dato una finestra più ampia per la detrazione d’imposta, estendendola al 31 dicembre 2021; la questione è fondamentale in quanto operare a livello strutturale su un edificio implica un iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione che difficilmente può concludersi nell’arco di un anno.
– estende la possibilità del bonus fiscale anche alle zone sismiche 3; anche in questo caso il normatore è stato lungimirante, in quanto il patrimonio edilizio italiano è a volte talmente carente in termini di sicurezza che anche in zone a medio-bassa pericolosità i danni provocati da un terremoto possono essere rilevanti.
– estende l’applicabilità degli incentivi anche alle seconde case e agli insediamenti e produttivi.
– riduce da 10 a 5 anni il periodo nel quale “spalmare” il credito d’imposta.
– inserisce nella detrazione d’imposta anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
– consente la cessione del credito d’imposta oltre che alle imprese di costruzioni anche a soggetti terzi (purchè privati, e comunque non a istituti di credito).
Come esplicitato nell’art. 1, il D. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, in attuazione alla legge di bilancio 2017; ne viene introdotto l’utilizzo nelle modifiche all’ articolo 16, dove si dà la possibilità di aumentare la detrazione d’imposta oltre al 50% e cedere il corrispondente credito.
A seguire, in data 7 marzo, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 65, contenente alcune correzioni formali (principalmente sui professionisti abilitati); questo è attualmente in vigore.
Per prima cosa, di quali interventi stiamo parlando? Si tratta di quelli elencati all’articolo 16‐bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; nella fattispecie interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Sismabonus: la classificazione della detrazione
Da qui si inseriscono i due articoli principali per il Sismabonus e la conseguente classificazione.
– Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.
– Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (purchè privati, e comunque non a istituti di credito).
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