Il procedimento semplificato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato al Capo II del d.P.R. 31/2017 (articoli da 7 a 11). Vediamo in che modo si presenta l’istanza. La presentazione è disciplinata agli articoli 8 e 9 del decreto. L’art. 8 “semplificazione documentale”, al comma 1, dispone che l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata (anche in modalità telematica) utilizzando il modello “C” allegato al decreto e deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista sulla base del modello allegato “D” 9.
Cosa deve contenere la relazione paesaggistica
Il comma 1 inoltre specifica che la relazione paesaggistica deve:
– indicare i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
– descrivere lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
– attestare la conformità del progetto alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici ove esistenti;
– descrivere la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; – indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Non è più richiesta l’attestazione della conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia da parte del professionista (che invece era prescritta dal d.P.R. 139/2010, art. 2, comma 1); parallelamente la valutazione preliminare di conformità urbanistico-ediliza dell’intervento da parte dell’amministrazione procedente (che era prevista all’art. 4, comma 2), nel nuovo regolamento non è più contemplata (si veda art. 11, comma 3).
La domanda e la relazione allegati al decreto sono moduli standard uniformi su tutto il territorio nazionale e vanno pubblicati sul sito web dell’amministrazione procedente, come prevede l’art. 2 “Informazioni a cittadini e imprese” del d.lgs. 126/2016 c.d. “SCIA 1”.
È compito di chi chiede l’autorizzazione indicare nell’istanza il preciso riferimento della tipologia di opera ad una delle fattispecie elencate nell’allegato “B”.
Nel caso di interventi su immobili con vincolo storico ai sensi dell’art. 136 del Codice, la relazione paesaggistica semplificata deve contenere riferimenti specifici ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area d’intervento ed il contesto paesaggistico di riferimento. All’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
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L’art. 9 “concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica”, si riferisce alla modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ed individua gli uffici competenti. L’istanza va presentata:
– al SUE di cui all’art. 5 del d.P.R. 380/2001 se l’istanza è riferita ad interventi di edilizia residenziale, ovvero, “nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale compente per le attività edilizia”.
– al SUAP se riferita ad interventi edilizi per le attività produttive di cui al d.P.R. 160/2010;
– all’autorità procedente (Regione o ente delegato) nei casi residuali.
Il SUE e il SUAP sono individuati dalle rispettive normative di settore con specifiche competenze, quale unico punto di accesso delle istanze presentate dai privati ed hanno il compito di assicurare al richiedente una risposta, facendo da tramite rispetto a tutti gli altri uffici della stessa amministrazione e delle altre amministrazioni pubbliche, interessate al procedimento. Poiché l’istituzione dello sportello unico per l’edilizia è prevista fin dal 2001 nella versione originaria del TUE e nel tempo il legislatore è intervenuto più volte per specificare ed ampliare le competenze dello sportello, affermandone il ruolo centrale e di interlocutore unico nei procedimenti attinenti a pratiche di edilizia con la finalità di semplificare e velocizzare i rapporti tra amministrazione e cittadini, non risulta chiara la ragione la specificazione dell’art. 9, comma 1 del decreto delle parole “ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale compente per le attività edilizie”.
L’aggiunta, che deriva da un emendamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata alla Conferenza Unificata, fa supporre che si ritenga possa non essere ancora istituito lo sportello unico per l’edilizia a distanza di sedici anni dalla sua previsione quale rivoluzione copernicana nei rapporti amministrazione/cittadini.
L’ipotesi che il SUE possa non essere ancora costituito sorprende in quanto si ritiene che esso sia istituito per legge e che sia, quanto meno, identificato e identificabile con l’ufficio che riceve e consegna le pratiche edilizie. Ciò che è riservato all’autonomia e competenze dei Comuni sono invece gli aspetti organizzativi quali: l’attribuzione del personale, la definizione dei compiti del personale, la logistica.
Queste le informazioni che si possono ricavare dalle pagine 19 e 20 dell’ebook Autorizzazione paesaggistica Semplificata, la Guida agli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica e agli interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione semplificata, e tutte le novità del d.P.R. n. 31/2017. Contiene la tavola sinottica della tipologia di intervento dell’allegato A (con i 42 interventi semplificati) e dell’allegato B (con i 31nterventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica).
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017) che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010. Dopo una breve premessa sui capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”) – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15) – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17) – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione
Valeria Tarroni | 2017 Maggioli Editore
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