Il Senato aveva approvato il Jobs Act Autonomi il 3 novembre 2016. Settimana scorsa, il testo è stato esamito dalla commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, che ha fatto alcune modifiche: eliminato il riferimento al fascicolo del fabbricato; gli atti pubblici sono rimessi alle professioni ordinistiche; gestione dati personali degli iscritti agli Ordini; salute e sicurezza degli studi professionali.
No al Fascicolo del Fabbricato. Soppressa infatti la lettera b) del comma 1 dell’art. 5 che prevedeva il “riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.
Atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche
Per semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, l’articolo 5 stabilisce che il Governo debba adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
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Gestione dati personali degli iscritti agli Ordini
Aggiunte dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 5:
a-bis) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a Ordini o Collegi;
a-ter) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
Salute e sicurezza degli studi professionali
L’articolo 10 del disegno di legge approvato dal Senato contiene la delega al Governo sulla semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Il Governo dovrà infatti adottare, al massimo dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Jobs Act Autonomi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
Approvato anche un emendamento che sostituisce la lettera a) all’articolo 10 con la seguente:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione.
Jobs Act Autonomi: cosa cambia per i professionisti tecnici
In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e meglio conosciuta come Jobs Act dei lavoratori autonomi. L’ebook affronta e commenta tutte le principali novità e i cambiamenti che la disposizione apporta al lavoro autonomo con particolare riferimento alla categoria dei professionisti tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti).Per ognuno dei principali temi di interesse è dedicato un capitolo:- contratti,- garanzie dei pagamenti; – partite IVA; – previdenza e assistenza per gli autonomi, – fiscalità (formazione e agevolazione delle polizze per i mancati pagamenti); – partecipazione agli appalti; – lavoro agile.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.
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