Terremoto, le regole dell’Albo Unico dei Professionisti addetti alla ricostruzione

Nella stessa giornata il cui la Camera ha approvato la conversione in legge del primo decreto sul terremoto d.lgs. 189/2016, è stata trovata l’intesa sui criteri per l’iscrizione all’Albo Unico dei professionisti che partecipano alla ricostruzione e sulle clausole del contratto tra progettista e committente. I criteri sono i seguenti:

non c’è un tetto per la cumulabilità degli incarichi dei progettisti per la ricostruzione nel Centro Italia;

– c’è solo una forma di autoregolamentazione;

– ci saranno inoltre clausole specificate nel contratto di appalto: si tratta di tutti gli aspetti che tutelano il committente privato e che devono essere specificati nello schema di contratto di appalto di servizi che verrà sottoscritto tra cliente e progettista;

– il rispetto delle clausole sarà obbligatorio;

– lo schema di contratto tra professionista e committente deve prevedere che, se il progettista non rispetta la scadenza concordata, il committente può recedere dal contratto, senza oneri.

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Decreto terremoto – Procedura e modulistica per i lavori di somma urgenza

I recenti eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale hanno posto in evidenza la necessità di poter attuare, con la massima tempestività possibile, tutti quegli interventi indispensabili alla tutela dell’incolumità delle persone e alla messa in sicurezza del tessuto edilizio oltre al patrimonio culturale. Molto spesso l’attivazione delle procedure previste in questi casi può ridurre in modo considerevole l’esposizione al rischio delle popolazioni e l’estensione dei danni a fabbricati e monumenti; questo risultato è conseguibile solo se tutti i tecnici interessati alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza riescono ad attivare le attività richieste per il raggiungimento di queste finalità.Questo ebook è stato predisposto dopo la pubblicazione dei d.l. n. 189/2016 e n. 205/2016, avvenuta l’11 novembre 2016, contenente “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” con la finalità di fornire un supporto operativo a tutti i soggetti impegnati negli interventi resi necessari dall’emergenza terremoto.Il criterio regolatore è quello dell’analisi delle procedure e delle attività da avviare nei casi di “somma urgenza” che si determinano a seguito di eventi metereologici, idro-geologici o sismici di grande rilevanza e che costituiscono l’elemento generatore dei gravissimi danni a persone e cose che continuano a ripetersi con regolare frequenza e altrettanto regolare devastazione.In questo senso è utile ricordare che tutto il materiale, procedure, informazioni e modulistica sono aggiornati con il d.lgs. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti e i recenti decreti pubblicati per la specifica emergenza del terremoto.Il presente lavoro si configura, pertanto, come un primo momento di raccolta degli elementi normativi di maggior rilevanza nell’ambito delle procedure di somma urgenza, di una serie di schemi operativi per facilitare la comprensione delle varie attività da svolgere oltre alla necessaria modulistica di attuazione.Sono riportate delle tabelle o ideogrammi con le indicazioni per lo svolgimento dei vari passaggi sia per gli interventi su beni ordinari che sul patrimonio tutelato dei beni culturali con delle note esplicative per facilitare la comprensione dei processi e l’utilizzo della modulistica. Questo tipo di procedure , indicazioni e modulistica non sono direzionate esclusivamente alla emergenza sismica che si è venuta a verificare in questi mesi ma rappresentano una modalità operativa che è applicabile a tutte le situazioni in cui si verificano eventi di tale rilevanza da rendere necessaria l’attuazione di tali procedure.Le figure interessate da queste informazioni sono certamente quelle che svolgono compiti esclusivamente tecnici legati alla rilevazione, analisi e quantificazione dei danni e delle misure urgenti da attuare ma si rivolgono anche agli amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che, all’interno delle comunità interessate, hanno o avranno il compito di gestire l’emergenza e di avviare il sistema dei soccorsi, messa in sicurezza e ricostruzione delle strutture danneggiate.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. E’ autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto 189/2016 pone l’obiettivo di evitare la concentrazioni di incarichi (come è successo in Emilia e a l’Aquila), per gli interventi di ricostruzione privata, che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Insomma, i progettisti non devono impossessarsi di incarichi che poi non riescono a svolgere in tempi ragionevoli.

Le motivazioni dell’autoregolazione

Imporre un numero massimo di incarichi allo studio professionale sembrava la soluzione migliore. Ma significa anche porre un limite alla libera attività professionale, e questo potrebbe non rispettare i principi della libera concorrenza, che vengono d’altra parte tutelati dalle norme europee. Per questo non è facile giostrarsi tra normativa nazionale e normativa comunitaria. Da qui la scelta dell’autoregolamentazione dei professionisti nell’accettare gli incarichi.

È stato convertito in legge il primo decreto terremoto, n. 189/2016, per il sisma del 24 agosto.

Leggi: È legge il primo Decreto Terremoto: il testo e i contenuti

Chi ha deciso le clausole

L’articolo 34 del decreto legge 189 attribuisce al commissario (Errani) il compito di definire criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti nell’elenco e di utilizzare un “avviso pubblico” in modo che i professionisti interessati possano chiedere l’iscrizione nell’elenco.

Le clausole sono state infatti decise dalla cosiddetta cabina di coordinamento: il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e i quattro presidenti di Regione: Catiuscia Marini (Umbria), Nicola Zingaretti (Lazio), Luca Ceriscioli (Marche) e Luciano D’Alfonzo (Abruzzo).

Redazione Tecnica

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