Permesso di costruire, sanatoria: illegittime le prescrizioni nel provvedimento

La sanatoria degli interventi edilizi avviene mediante il rilascio di un permesso di costruire, qualora le opere da sanare risultino conformi alle norme urbanistico-edilizie sia al momento della loro realizzazione che al momento della richiesta, sebbene, diverse sentenze dell’estrema corte amministrativa abbia ritenuto superfluo la doppia conformità, poiché sarebbe irragionevole procedere alla demolizione e successiva medesima ricostruzione in quanto conforme alla disciplina urbanistica vigente.

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SCIA 2, quando serve il permesso di costruire?

In un caso reale, il Dirigente dell’Area Urbanistica, ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire in sanatoria precedentemente rilasciato, poiché ad un anno dal suo rilascio non è pervenuta agli atti di ufficio la dovuta comunicazione di inizio e fine lavori.

Conseguentemente è adottato il provvedimento di annullamento del titolo abilitativo sull’assunto, tra l’altro, della non conformità urbanistica dell’opera per intervenuta decadenza appunto del Permesso di Costruire in Sanatoria.

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Il presupposto espressamente richiesto dall’art. 36 DPR 380/2001 per potersi conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio, è che “l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”

E infatti in giurisprudenza è stato univocamente chiarito come la norma sia diretta a sanare opere solo formalmente abusive e non sia suscettibile di applicazione analogica né di una interpretazione riduttiva, per cui non basterebbe, per poterne fruire, la sola conformità delle opere alla strumentazione urbanistica vigente all’epoca di proposizione dell’istanza di accertamento (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 agosto 2015, n. 861; T.A.R. Campania, Napoli, 8 ottobre 2015, n. 4717).

Il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti, in contrasto appunto con l’art. 36 DPR 380/2001, postulerebbe non già la “doppia conformità” delle opere abusive richiesta dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì – eventualmente – solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (T.A.R. Liguria 15 gennaio 2016, n. 45; T.A.R. Lazio, Latina, 20 dicembre 2012, n. 1004; T.A.R. Lombardia, Milano 22 novembre 2010, n. 7311).

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Redazione Tecnica

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