Permesso di costruire: chi è il soggetto legittimato a richiederlo?

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Il permesso di costruire per l’esecuzione delle opere edilizie viene rilasciato, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al proprietario dell’immobile o a chi ne abbia titolo per richiederlo.

Parimenti, anche l’articolo 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 380 del 2001, abilita il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività per la realizzazione degli interventi edilizi minori.

Pertanto è legittimato chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, servitù, superficie ecc.) sull’immobile oggetto del permesso di costruire, ovvero di un diritto personale di godimento compatibile con l’intervento da realizzare (come ad esempio rapporto di locazione-conduzione). Tale diritto deve essere compatibile con la natura dell’intervento richiesto nel permesso di costruire.

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Per gli interventi relativi ad opere edilizie ricadenti su parti condominiali o su parti comuni (come le modifiche del tetto di un immobile condominiale), il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto dall’assenso dell’assemblea condominiale o dei comproprietari.

Tra i requisiti indefettibili per il rilascio del titolo, va annoverata anche la circostanza che l’istanza di sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell’edificio oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2116 del 2016; n. 4818 del 2014; Sez. V, n. 5894 del 2011).

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Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Non può invece riconoscersi legittimazione, al contrario, al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento.

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In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari.

In carenza della situazione da ultimo descritta, il permesso di costruire, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni (incidenti su parti non rientranti nell’esclusiva disponibilità del richiedente) non potrà essere né richiesto – non avendo il soggetto titolo per proporre tale istanza – né, ovviamente, rilasciato – non sussistendo i presupposti per l’emissione dello stesso – in modo legittimo dalla P.A. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2006 n. 6017).

Mario Di Nicola

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