Il permesso di costruire è un titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, può essere impugnato da chi ne ha titolo.
I principi in materia di legittimazione all’impugnazione di un permesso di costruire portano ad affermare che è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2757 del 2013).
Solo il diretto confinante della proprietà interessata dall’intervento edilizio può contestare il rilascio del permesso di costruire e non il “confinante del confinante”. L’eventuale contestazione del permesso di costruire può essere fatta valere da chi ha una stabile situazione di collegamento con il terreno oggetto dell’intervento (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2974 del 2013).
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Il termine per impugnare il permesso di costruire in edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3777 del 2012). Una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso e può essere desunta anche da elementi presuntivi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209), che evidenzino la potenziale lesione portata all’interesse del ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2439).
La richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso in quanto la data del permesso di costruire pubblicata sul cartello di cantiere fissa la decorrenza del termine entro il quale deve essere presentata l’impugnativa; termine che non può essere dilazionato dalla richiesta di accesso agli atti.
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Se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.
Per costante giurisprudenza l’apposizione della firma per la c.d. “presa visione” presuppone la conoscenza del contenuto dell’atto con la consequenziale decorrenza del termine per la sua eventuale impugnativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novebre 2005, n. 6175).
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