Riforma Madia: quando serve la SCIA, la CILA e quando è edilizia libera

In base al decreto SCIA 2 la Riforma Madia renderà più facile scegliere il titolo abilitativo per tutti gli interventi edilizi. Il decreto è stato approvato il 15 giugno 2016 e ha apportato qualche modifica al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). La bozza attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) e si abbina al decreto sulla Scia Unificata, approvato in via definitiva lo stesso giorno.

L’iter della SCIA 2 va avanti: il testo  è stato approvato dal Governo e bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. SCARICA IL TESTO DEL DECRETO SCIA 2 APPROVATO DAL GOVERNO

La Riforma Madia, nella bozza di decreto SCIA 2, introduce una novità: la SCA. Clicca qui per sapere di cosa si tratta.

In arrivo con la Riforma Madia anche una tabella di sintesi  in cui, in corrispondenza dell’intervento da realizzare, si potrà consultare l’iter amministrativo da seguire. Il decreto prevede l’adozione di un glossario unico per garantire procedimenti omogenei su tutto il territorio. Fino alla sua definizione e pubblicazione, le Amministrazioni dovranno mettere on line una sorta di glossario provvisorio per identificare immediatamente la tipologia dell’intervento e il titolo abilitativo e i documenti necessari. Nel caso in cui l’intervento da realizzare non fosse nel glossario, le Amministrazioni forniranno gratuitamente l’attività di consulenza necessaria.

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La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R. 31/2017

Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”, occorre conoscere nel dettaglio anche la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento indispensabile a tal fine. Infatti, non solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte normativo (decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esistenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla problematica ambientale e paesaggistica che in maniera sempre più incidente influenza e condiziona l’edificabilità. L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenziali e da “focus” di approfondimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di trattazione con l’ausilio anche di schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il livello di apprendimento.Claudio Belcari, dirigente comunale, formatore enti locali, A.N.C.I., ordini e collegi professionali e consulente tecnico nei contenziosi penali e amministrativi nei settori edilizia e urbanistica. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore.Volumi collegati:• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, X ed. 2019• Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2, dopo il glossario opere edilizia libera,M. Di Nicola, II ed. 2018 Autore, III ed. 2016

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Vediamo ora quali interventi saranno sottoposti a regime di edilizia libera e quali a SCIA dopo la Riforma Madia.

Si potranno realizzare con edilizia libera

– rampe per la rimozione di barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
– opere per esigenze temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
– opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si potranno realizzare con SCIA

– manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
– restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
– ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.

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SCIA alternativa al permesso di costruire

Al posto della Superdia, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, verrà utilizzata la SCIA alternativa al permesso di costruire in caso di:

– interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come: variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
– interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che hanno al loro interno precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Si potrà realizzare con la CILA in caso di

– modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa;
– interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e permesso di costruire.

Segnalazione certificata di agibilità

Il decreto torna anche sul tema dell’agibilità. In linea con il disegno di legge sulla competitività, il certificato sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Attesterà sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto. E dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

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Redazione Tecnica

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