Riforma Madia, no all’autorizzazione paesaggistica per piccoli interventi: ecco quali

(Aggiornato all’ok del Consiglio di Stato). Il Consiglio dei Ministri a metà giugno ha esaminato in via preliminare il Dpr che individua per quali interventi non sarà più necessaria l’autorizzazione paesaggistica e che amplia l’elenco di quelli che potranno ottenere il nulla osta con procedura semplificata (nei due allegati A e B del decreto). Si tratta di 31 interventi completamente liberalizzati e di 42 tipologie di opere promosse al regime di autorizzazione rapida. Il nuovo regolamento si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario. Le altre avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie sul modello del nuovo decreto.

Leggi l’articolo Riforma Madia, tutte le novità in edilizia dopo il CdM del 15 giugno

AGGIORNAMENTO DEL 2 SETTEMBRE. Il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere favorevole all’autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi semplici, con alcune osservazioni e proposte di correttivi. Dopo questo ok dobbimao aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: non ci sono tempi prestabiliti, se non quelli della Gazzetta stessa. Leggi: Autorizzazione paesaggistica semplificata approvata dal Consiglio di Stato

AGGIORNAMENTO DELL’ 8 LUGLIO 2016. La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo schema di decreto relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. La Conferenza ha così dato l’ok alla fattispecie del silenzio-assenso per pareri obbligatori e vincolanti delle sopraintendenze per gli interventi edilizi di lieve entità, ammessi a una procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica.

AGGIORNAMENTO DEL 21 GIUGNO 2016. Tra i 31 interventi liberi ci sono l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti, le opere di manutenzione degli spazi esterni, l’installazione di condizionatori e caldaie su prospetti secondari dell’edificio, l’eliminazione di barriere architettoniche, l’installazione di tende e pedane per ristoranti e bar, la ricostruzione di edifici crollati in seguito a calamità naturali, la realizzazione di strutture temporanee per eventi di durata non superiore a 120 giorni. Scarica la tabella con l’elenco dei 31 interventi liberi (FONTE: ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com).

Tra i 42 interventi semplificati ci sono la modifica esterna agli edifici, la realizzazione di dehors per bar e ristoranti o anche la costruzioni i tettoie e locali di servizio di fabbriche e stabilimenti. Scarica la tabella con l’elenco dei 42 interventi semplificati (FONTE: ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com).

Interventi liberalizzati dall’autorizzazione paesaggistica

Tra i piccoli interventi che non necessiteranno più di autorizzazione paesaggistica vediamo quelli di miglioramento energetico, sismico e quelli destinati all’eliminazione di barriere architettoniche che non alterano l’aspetto degli edifici (ascensori inclusi).

Nell’elenco anche le opere da realizzare nel sottosuolo, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici sui tetti, e quella di tende o insegne a corredo dei negozi, la sostituzione di cancelli e recinzioni, e anche la realizzazione di strutture temporanee (che non permangano oltre i 120 giorni) per eventi e manifestazioni.

Sono tutti interventi che effettivamente non hanno impatti sul paesaggio, ma che prima di questo decreto dovevano necessariamente andare incontro a lunghe procedure per ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Il Governo stima che l’introduzione di questo decreto dimezzerà i carichi degli uffici preposti, che avranno quindi più tempo e risorse da dedicare agli interventi più invasivi.

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Interventi a nullaosta semplificato

Lo stesso decreto prevede che altri interventi, di lieve impatto sul contesto paesaggistico, possano essere assoggettati a nullaosta semplificato, da rilasciare nel termine di 60 giorni. In questi casi viene anche previsto un modello standard per presentare la richiesta e una scheda semplificata di relazione paesaggistica da utilizzare a corredo della richiesta. Sarà eliminata anche la necessità della verifica preliminare di compatibilità urbanistico-edilizia.

Nell’elenco di questi interventi risultano anche le opere che prevedono un aumento di volume fino al 10% che non alterino le caratteristiche del fabbricato, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino un cambiamento della sagoma dell’edificio, e la realizzazione di portici, tettoie, chiostri permanenti da giardino fino alla superficie di 30 mq. Inclusi nella lista anche opere a servizio di capannoni e dehors di ristoranti.

In tutti questi casi, e in molti altri, l’amministrazione avrà 30 giorni per valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, e avrà la possibilità di chiedere solo una volta eventuali integrazioni di documenti. Tutto il procedimento deve tassativamente concludersi entro 60 giorni totali.

Trascorsi i 60 giorni, senza che venga comunicato alcun provvedimento, scatta il silenzio-inadempimento, sanzionabile in termini di ritardo e in termini di responsabilità dei funzionari pubblici.

Domande di rinnovo delle autorizzazioni scadute

Regime semplificato anche per le domande di rinnovo delle autorizzazioni scadute da non oltre un anno, e per i relativi interventi eseguiti solo parzialmente. Le istanze rinnovate avranno un’efficacia di 5 anni, con la possibilità di concludere i lavori entro i 12 mesi successivi allas cadenza del permesso.

Se serve anche un titolo edilizio

Nei casi in cui l’autorizzazione paesaggistica vada accompagnata alla richiesta di un titolo edilizio (Cila, Scia o permesso di costruire) oppure nei casi in cui l’intervento riguardi un bene tutelato dal punto vista storico-architettonico si presenterà una domanda unica e la risposta dell’amministrazione dovrà esaurire tutti i procedimenti insieme.

Leggi anche l’articolo Riforma Madia, Nuova Scia edilizia operativa prima del 1° gennaio 2017

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Redazione Tecnica

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