Autocertificazione agibilità immobili, si potrà fare

Il certificato da richiedere attualmente a fine lavori verrà sostituito da una autocertificazione agibilità immobili. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali, sopraelevazioni, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA potranno consegnare allo sportello unico per l’edilizia l’autocertificazione dell’agibilità dell’immobile in questione.

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Certificato di agibilità, chi lo rilascia e cosa si deve allegare alla domanda

 

Autocertificazione agibilità immobili: come funzionerà

Invece dei controlli documentali dei Comuni, verranno valorizzati il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata.

I ritardi imperdonabili che precedono il rilascio (30 giorni per il rilascio del certificato e altri 30 giorni per il nulla osta del Genio Civile) diminuiranno (o scompariranno?), con l’obiettivo della semplificazione. Un decreto, infatti, propone una serie di modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

L’agibilità si otterrà con una sorta di autocertificazione del progettista, accompagnata da documenti in grado di provarne la veridicità, e non si dovranno più attendere 60 giorni per avere tutto in regola.

L’ autocertificazione agibilità immobili dovrà essere composta da:

– attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato;
– certificato di collaudo statico;
– dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
– dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa su accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
– estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
– documentazione con dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.

Il certificato di collaudo statico assorbirà quello di rispondenza dell’opera alle norme tecniche in modo da evitare duplicazioni degli adempimenti. Ferme restando le autorizzazioni sismiche, nelle località a bassa sismicità ci saranno procedure omogenee in tutto il Paese.

Il decreto introduce anche semplificazioni sul fronte dell’autorizzazione dei nuovi interventi in zona sismica.

Saranno inoltre individuati interventi minori per i quali sarà sufficiente la Cila. Attualmente la costruzione di un muretto a secco in campagna o di un tramezzo seguono le stesse procedure previste per la sopraelevazione di un edificio. L’autorizzazione sismica verrà sempre richiesta per gli interventi su edifici strategici e opere infrastrutturali fondamentali in caso di evento sismico,  anche nelle zone a bassa sismicità.

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Semplificazioni per zona sismica: cosa cambierà?

Il decreto razionalizza stabilendo una graduatoria delle procedure da seguire in base al rischio che le opere possono implicare per l’incolumità pubblica. Potranno essere eseguiti con SCIA i lavori che non presentano carattere primario ai fini della pubblica incolumità: riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti; nuove costruzioni semplici che non richiedono calcoli o verifiche complesse; varianti in corso d’opera di carattere non sostanziale.

Redazione Tecnica

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