Primavera avanzata, tempio di versamento di tributi sulla casa (IMU e TASI). Quest’anno l’IMU va pagata soltanto sulle abitazioni non adibite ad abitazione principale poiché la tassa sulle prime abitazioni è stata cancellata. Il versamento della prima rata è previsto entro il 16 giugno (tra poco più di un mese) mentre il saldo sarà dovuto entro il 16 dicembre 2016.
IMU e TASI 2016: cosa cambia quest’anno
La Legge di Stabilità 2016 reca con sé novità rilevanti in materia di IMU e TASI per le abitazioni che sono concesse in comodato.
Fino allo scorso anno le amministrazioni comunali potevano (mediante regolamento) assimilare alla abitazione principale quella data in comodato a parenti in linea retta di primo grado (ovverosia da padre a figlio e viceversa). Questa possibilità per il 2016 è stata abrogata: pertanto le abitazioni concesse in comodato saranno soggette automaticamente ad aliquota ordinaria. Un cospicuo numero di Comuni, tuttavia, lo scorso anno aveva delineato per i casi di comodato delle aliquote agevolate (e non l’esenzione tout court): tali aliquote ridotte (a stabilirlo è la Legge di Stabilità 2016), restano in vigore per il 2016 ed i Comuni non possono modificarle. Ciò perché il testo della Legge di Stabilità dispone la sospensione di tutti gli aumenti delle aliquote di quest’anno (con la sola eccezione della tassa rifiuti).
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IMU e TASI 2016 per abitazioni concesse in comodato: il vademecum
L’agevolazione IMU e TASI per il 2016 con riferimento alle abitazioni concesse in comodato si struttura invece in una riduzione della base imponibile pari al 50%. Ecco le principali caratteristiche della agevolazione e le modalità per fruirne:
– La TASI ridotta è dovuta dal solo possessore a vario titolo: proprietà, usufrutto, superficie, uso.
– La riduzione si struttura in una misura che si muove tra il 70% e il 90% (decide il Comune), poiché anche per il detentore quest’anno è stata esentata l’abitazione principale.
– Può fruire della agevolazione solo il contribuente che possiede al massimo 2 abitazioni non di lusso: una utilizzata come propria abitazione e l’altra data in comodato al figlio (o a padre).
– Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla condizione che il contratto di comodato sia registrato.
– Non rileva il possesso di ulteriori fabbricati non abitativi (negozio, terreni agricoli, aree fabbricabili).
– Il comodante e il comodatario devono avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune.
– Pertinenze: quelle concesse in comodato unitamente all’abitazione potranno scontare il trattamento di favore previsto per l’abitazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C72, C/6 e C/7.
– Abitazioni di interesse storico: per tale specifica categoria è già prevista una riduzione del 50% della base imponibile, che va a sommarsi con la nuova riduzione relativa ai comodati. Ciò significa che in casi di abitazione di interesse storico concessa in comodato l’imposta dovrà essere pagata nella quota del 25% della base imponibile.
Si suggerisce al contribuente di verificare le singole delibere emesse dal Comune in cui è dislocato l’immobile: l’agevolazione statale potrà infatti cumularsi a quella locale, qualora il Comune abbia deliberato un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato.
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