È giunta proprio questa settimana la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge delega per la Riforma del Codice Appalti. La legge 28 gennaio 2016, n. 11 entrerà in vigore il prossimo 13 febbraio e contribuirà a edificare le fondamenta del nuovo Codice Appalti, che dovrà essere approvato entro il 18 aprile 2016 per sostituire il d.lgs. 163/2006.
La legge appena pubblicata fissa i criteri mediante i quali il Governo dovrà adottare il decreto legislativo per il recepimento delle direttive europee 2014/23/UE sui contratti di concessione, 2014/24/Ue sugli appalti pubblici e 2014/25/Ue per i settori speciali. Alcune norme specifiche in materia di appalti entrano in vigore da subito, cioè dal 13 febbraio 2016, senza aspettare il nuovo Codice. Altre invece prenderanno forma proprio con il nuovo codice degli appalti
Ecco le disposizioni rilevanti per i professionisti tecnici che si struttureranno concretamente nei prossimi mesi.
– Criteri di affidamento. I servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica non potranno più essere affidati basandosi solo sul criterio del prezzo o del costo, ma su quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La fase progettuale e la qualità architettonica saranno valorizzate con l’introduzione dei concorsi di progettazione. Le gare non potranno essere bandite solo sulla base del progetto preliminare. I progetti dovranno essere pubblicati online per garantire la ponderazione delle offerte.
– BIM. Sarà inoltre incoraggiato l’uso del BIM (Building Information Modeling) per la simulazione elettronica delle informazioni edilizie. Gli strumenti telematici di modellazione elettronica e informatica per l’edilizia e le infrastrutture diventeranno obbligatori inizialmente negli appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria (5.225.000 euro per i lavori e le concessioni, 135mila euro per i servizi e i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali, 209mila euro per i servizi e i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da altre amministrazioni). Successivamente si transiterà anche agli appalti di importo inferiore.
Ecco, inoltre, una selezione delle ulteriori novità di carattere generale che prenderanno forma definita con il Codice degli Appalti.
– Il ricorso all’appalto integrato dovrà essere radicalmente limitato tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere da appaltare in rapporto al valore complessivo dei lavori. Sarà inoltre necessario prevedere la messa in gara del progetto esecutivo.
– Mediante il débat public, le comunità locali saranno coinvolte già nella fase di programmazione e progettazione delle grandi infrastrutture strategiche idonee ad avere un impatto rilevante sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio.
– Verranno cancellati gli incentivi alla progettazione (2%) per i dipendenti pubblici: le risorse saranno destinate ad attività di programmazione e controllo.
– Negli appalti dovrà essere garantita la sostenibilità energetica e ambientale legando il criterio di aggiudicazione ai costi del ciclo di vita dei prodotti e prevedendo un punteggio maggiore per i lavori, i beni e i servizi con un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
– Chi si aggiudica una concessione attraverso una gara potrà affidare anche tutti i lavori alle società in house. Chi, al contrario, è titolare di una concessione di importo superiore a 150mila euro senza aver vinto una gara, dovrà affidare l’80% dei lavori bandendo una gara e il restante 20% potrà andare alle società in house. Ai fini dell’adeguamento dall’attuale 60% ci sarà un periodo transitorio di ventiquattro mesi.
– Non sarà possibile affidare in base al criterio del massimo ribasso gli appalti in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% del valore del contratto. Per i bandi di servizi ad alta intensità di manodopera saranno usate regole speciali da definire.
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