Il Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici o dell’intervento che si sta eseguendo su di essi.
In questo articolo, si vuole analizzare come variano le valutazioni da effettuare per la redazione del Protocollo ITACA, alla luce dei nuovi decreti attuativi della legge 90/2013 (per un’analisi dei contenuti la Redazione consiglia l’ebook Certificazione e progettazione energetica dopo il 1° ottobre 2015).
Il Protocollo ITACA da un lato analizza le prestazioni di un edificio osservandone i consumi, dall’altro analizza l’impatto sull’ambiente e quindi sulla salute dell’uomo.
Al termine della valutazione, il Protocollo ITACA, ci fornisce un punteggio, che varia da 1 a 5 e che indica la qualità del nostro edificio, ovvero il livello di sostenibilità ambientale raggiunto.
I punteggi che si possono ottenere sono:
-1 | Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente. |
0 | Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente. |
1 | Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. |
2 | Rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. |
3 | Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. È da considerarsi come la migliore pratica corrente. |
4 | Rappresenta un moderato incremento della migliore pratica corrente. |
5 | Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di carattere sperimentale. |
Successivamente alcuni comuni attuando normative regionali, hanno deciso di concedere bonus volumetrici, riduzione degli oneri di costruzione e urbanizzazione e riduzione di tasse locali, a coloro che applicando il protocollo ITACA avessero raggiunto un punteggio pari a un dato valore.
Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 90/2013, (1° ottobre 2015), anche il protocollo ITACA, seppur indirettamente ha subito variazioni nell’analisi di alcuni criteri.
È da evidenziare subito, che non è possibile indicare con assoluta precisione il criterio di valutazione interessato dalla variazione, in quanto il Protocollo ITACA non è uniforme a livello nazionale, ma varia da regione in regione.
Questa non uniformità, si è resa necessaria in quanto bisognava contestualizzare il protocollo al reale contesto in cui lo si va ad applicare, evidenziando come un edificio considerato sostenibile a Trento, non lo è a Bari.
Cosa Cambia?
Le principali variazioni, a livello di analisi e valutazioni, che possiamo riscontrare nel pPotocollo ITACA, sono scaturite dal decreto “requisiti minimi”, ampiamente analizzati su ediltecnico con i seguenti articoli:
– Requisiti minimi comuni a tutti gli interventi
– Requisiti minimi – nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazioni di primo livello
– Requisiti minimi – ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche
– Requisiti minimi – interventi sugli impianti
I nuovi decreti efficienza energetica, all’interno della sezione requisiti minimi, presentano infatti valori più stringenti, che implicano per i progettista, la necessità di adottare stratigrafie e impianti più performanti.
Cambia innanzitutto la modalita’ di calcolo di alcuni parametri
Alcuni criteri del protocollo prevedono il confronto dei consumi dell’edificio, con valori limite, prima stabiliti a livello tabellare dal d.lgs. 192/05 ss.mm.ii..
Con l’entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi, viene introdotto ed applicato il concetto di edificio di riferimento, ovvero edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
Non vengono, quindi, più utilizzate le tabelle del D.Lgs. 192/05, aggiornate con il d.lgs. 311/2006, che prevedevano il calcolo dei consumi limite in base al Rapporto di forma dell’edificio (S/V), e alla zona climatica e quindi ai gradi giorno della località, ma il tutto si basa appunto con il confronto con l’edificio di riferimento.
Altra importante variazione, che potrebbe scaturire dai nuovi decreti, riguarda il calcolo dei consumi energetici per la climatizzazione estiva, prima valutati esclusivamente tenendo conto dell’involucro, dell’ombreggiamento e delle scelte architettoniche, e che ora potrebbero tenere in considerazione anche i consumi dell’edificio di riferimento che prevede l’adozione di un impianto di climatizzazione estivo standard rispetto alle efficienze stabilite dalla normativa.
Come abbiamo visto all’inizio, per ottenere punteggi all’interno di ITACA, è necessario andare “oltre la norma” utilizzando elementi costruttivi, stratigrafie e impianti che possiedono caratteristiche migliori rispetto ai valori limite imposti per legge.
Questo nuovo approccio alla progettazione e alla verifica di parametri termici dell’edificio, unito a una richiesta normativa di utilizzo di sistemi e impianti sempre più performanti, implicano che realizzare edifici con punteggi di Protocollo ITACA elevati risulterà sempre più difficile.
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