Nuovi decreti di efficienza energetica: prescrizioni, requisiti e verifiche

In questo articolo, analizzeremo le prescrizioni, i requisiti e le verifiche, che si applicano in caso di interventi di Nuova costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni di primo livello.

Nell’articolo precedente, disponibile qui, abbiamo analizzato le definizioni degli ambiti di intervento introdotte dai nuovi decreti e le prescrizioni, i requisiti e le verifiche comuni, ovvero da osservare per qualsiasi intervento edilizio (con le esclusioni previste).

Il nuovo decreto definisce la Nuova costruzione quale: ”edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento”.

Alla Nuova Costruzione, il decreto assimila gli interventi di:

– demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

– ampliamento di edifici esistenti, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.

L’ampliamento può essere di due tipi:

a) connesso funzionalmente al pre-esistente

b) costituire una nuova unità immobiliare, ovvero, come definito dal decreto legislativo 192/2005 “parte progettata per essere utilizzata separatamente

In questo caso i requisiti devono essere verificati esclusivamente sulla nuova porzione di edificio. Se l’edificio, invece, è servito da sistemi tecnici preesistenti (estensione rete di distribuzione esistente con aggiunta dei nuovi terminali) la prestazione energetica è calcolata in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni.

– Ristrutturazioni importanti di primo livello (si intende un intervento che oltre ad incidere su una superficie disperdente lorda maggiore del 50%, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva dell’edificio). In questi casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Per il calcolo della superficie disperdente, si considerano esclusivamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dal volume esterno o da ambienti non climatizzati. A titolo esemplificativo sono da considerare:

a) pareti verticali;

b) solai contro terra e su spazi aperti;

c) i tetti e le coperture.

Se l’edificio presentasse al suo interno categorie differenti individuabili, le prestazioni energetiche devono essere valutate separatamente, ciascuna per la categoria di appartenenza, invece l’edificio nel suo complesso deve essere valutato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Progettazione e certificazione energetica degli edifici

Questo ebook offre al lettore una panoramica dettagliata dei contenuti dei tre decreti 26 giugno 2015, attuativi del d.lgs. n. 192 del 2005, relativi alla progettazione e certificazione energetica degli edifici.Per ogni decreto (la cui entrata in vigore è il 1° ottobre 2015) vengono analizzati i contenuti, evidenziate le novità rispetto alla normativa previgente e indicati i punti salienti per lo svolgimento dell’attività professionale. L’ebook è corredato da tabelle e schemi che guidano il lettore alla comprensione della nuova normativa con un taglio pratico e operativo.I decreti analizzati sono i seguenti:Decreto sui requisiti minimiIl decreto rivede tutti gli attuali requisiti minimi sulla prestazione energetica degli edifici, introducendone di nuovi. Inoltre dal 1° ottobre 2015 abroga completamente il d.P.R. n. 59/2009.Decreto sulla relazione tecnicaIl decreto riporta gli schemi di relazione tecnica contenenti le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.Decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energeticaIl decreto nasce con l’intento di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione di prestazione energetica (APE) degli edifici sull’intero territorio nazionale.Completa l’ebook l’appendice normativa che riporta integralmente il testo dei tre decreti compresi tutti gli allegati e i documenti tecnici.Giorgio PansaIngegnere edile, dottore di ricerca, si occupa delle tematiche progettuali e di ricerca connesse alle prestazioni energetiche dell’ambiente costruito. È specializzato in simulazioni energetiche (edifici e impianti) e in fisica dell’edificio e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.Sonia Lupica SpagnoloIngegnere edile, dottore di ricerca, progettista di impianti ad uso civile, è autrice di diverse pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico sulla qualità, l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano.

Pansa G., Lupica Spagnolo S. | 2015 Maggioli Editore

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Nuovi decreti di efficienza energetica: prescrizioni

– Verificare l’opportunità di allacciamento (predisponendo le opportune opere murarie e impiantistiche) alla rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, qualora questa esista o vi sia un progetto di realizzazione approvato negli opportuni strumenti pianificatori. L’analisi costi/benefici devono essere documentati nella relazione tecnica. I gestori delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento devono fornire i dati riguardanti i costi annuali per un edificio standard. I gestori devono dotarsi di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di consegna dell’edificio e renderla disponibile sul proprio sito internet.

– Gli impianti di condizionamento invernali devono essere dotati di sistemi di regolazione automatica della temperatura in ogni ambiente, affinché si eviti sovra riscaldamento per apporti solari o gratuiti interni. Deve essere quindi prevista la compensazione climatica, che può essere omessa nel caso in cui il sistema impiantistico preveda tecnologie equivalenti, o sia tecnicamente irrealizzabile. Tutti gli impedimenti devono essere documentati nella relazione tecnica.

– Per nuovi edifici o ampliamenti si devono installare sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata. I contatori devono tra l’altro fornire indicazione riguardo a: consumo effettivo e tempo di utilizzo e devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 102/2014.

– Per sistemi di riscaldamento a servizio di più unità immobiliari, è obbligatorio l’installazione di sistemi di contabilizzazione di calore, freddo e acqua calda sanitaria.

– Per gli edifici residenziali è obbligatorio installare sistemi di gestione intelligenti che automatizzi i controlli, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio, nonché degli impianti. Il livello minimo di automazione è corrispondente alla classe B della tabella 1 della norma UNI EN 15232 e ss.mm.ii o norme equivalenti.

Nuovi decreti di efficienza energetica: requisiti e verifiche

Innanzitutto occorre precisare che i requisiti che un edificio deve rispettare in caso di nuova costruzione, demolizione-ricostruzione e ampliamento, sono determinati, come previsto dal decreto legislativo 192/05 utilizzando l’edificio di riferimento.

La definizione di edificio di riferimento, è fornita dal decreto legislativo 192/05 che afferma: “edificio di riferimento: […] edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati

I parametri energetici di riferimento, sono quelli riportati nel Capitolo 1 dell’Appendice A, e li vedremo in seguito.

In generale nel caso di Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di primo livello, è necessario verificare che:

– il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T) sia inferiore ai valori riportati in tabella 10 dell’appendice A (Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T in Wm2K).

Numero riga Rapporto di Forma (S/V) Zona climatica
A e B C D E F
1 S/V >0,7 0,58 0,55 0,53 0,50 0,48
2 0,7>S/V>0,4 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53
3 0,4>S/V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70
Numero riga Tipologia di intervento Zona climatica
A e B C D E F
4 Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62

– l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est / Asup utile), risulti inferiore ai dati riportati in tabella 11 appendice A (Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l’area della superficie utile Asol,est/Asup utile (-) ).

# Categoria edificio Tutte le zone climatiche
1 Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) <= 0,030
2 Tutti gli altri edifici <= 0,040

– L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH,nd), l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento (EPC,nd) e l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl,tot), risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite).

L’applicazione dei parametri limite, avverrà in due fasi distinte:

I fase – contrassegnata dall’indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici.

II fase – contrassegnata dall’indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici.

I parametri, con i quali viene costruito l’edificio di riferimento,variano in base alla zona climatica del comune dove sorgerà l’edificio e all’anno di applicazione e sono definiti con le tabelle di seguito riportate (in rosso sono quindi riportate le tabelle con i parametri caratteristici dell’edificio di riferimento).

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,45 0,43
C 0,38 0,34
D 0,34 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24

Tabella 1 – Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,38 0,35
C 0,36 0,33
D 0,30 0,26
E 0,25 0,22
F 0,23 0,20

Tabella 2 – Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non climatizzati.

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,46 0,44
C 0,40 0,38
D 0,32 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24

Tabella 3 – Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra.

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 3,2 3,0
C 2,4 2,2
D 2,0 1,8
E 1,8 1,4
F 1,5 1,1

Tabella 4 – Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati.

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
Tutte le zone climatiche 0,8 0,8

Tabella 5 – Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti.

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici 

– l’efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernaleHlimite), efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitariaWlimite) e efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)  (ηClimite), risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (ηHlimite, ηWlimite e ηClimite). I parametri energetici e le caratteristiche termiche (per l’edificio di riferimento) sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Appendice A.

L’efficienza indicata nelle tabelle 7 e 8 contengono anche i consumi degli ausiliari elettrici.

Efficienza dei sottosistemi ηdi utilizzazione H C W
Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70
Distribuzione aeraulica 0,83 0,83
Distribuzione mista 0,82 0,82

Tabella 7 – Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento per i servizi di H, C, W 

Sottosistemi di generazione Produzione di energia termica Produzione di energia elettrica in situ
H C W
Generatore a combustibile liquido 0,82 0,8
Generatore a combustibile gassoso 0,95 0,85
Generatore a combustibile solido 0,72 0,7
Generatore a biomassa solida 0,72 0,65
Generatore a biomassa liquida 0,82 0,75
Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico 3 (*) 2,5
Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico 2,5
Pompa di calore ad assorbimento 1,2 (*) 1,1
Macchina frigorifera a fiamma indiretta 0,60 x ηgn(**)
Macchina frigorifera a fiamma diretta 0,6
Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 1,15 1 1,05
Cogeneratore 0,55 0,55 0,25
Riscaldamento con resistenza elettrica 1
Teleriscaldamento 0,97
Teleraffrescamento 0,97
Solare termico 0,3 0,3
Solare fotovoltaico 0,1
Mini eolico e mini idroelettrico (**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia(**) si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale

Tabella 8 – Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ. 

– Al fine di ridurre i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, il progettista deve:

I. Verificare l’opportunità di utilizzare sistemi schermanti (esterni o interni) per le superfici vetrate, che riducono l’irraggiamento solare. Le valutazioni devono essere documentate.

II. Verificare per tutti gli edifici con valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2 (ad eccezione degli edifici classificati come E.6, E.8 e nelle zone climatiche classificate come F):

a) che su tutte le pareti verticali (escluse nord-ovest, nord e nord-est) il valore della massa superficiale (Ms) sia superiore a 230 Kg/m2,oppure che il valore della trasmittanza termica periodica (YIE) sia inferiore a 0,10 W/m2K;

b) che per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, il valore del modulo di trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,18 W/m2K.

n.b. Qualora il progettista ritenga di raggiungere i medesimi risultati (che otterrebbe rispettando i valori di trasmittanza termica periodica o di massa superficiale), utilizzando materiali e tecniche anche innovativi, quali ad esempio l’utilizzo di coperture verdi, può farlo, producendo adeguata documentazione a supporto della propria tesi.

– Verificare per le pareti interne di separazione di unità immobiliari, e di tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati (per gli edifici in zona C,D,E,F, esclusi quelli di categoria E.8) che il valore di trasmittanza termica (U) sia inferiore a 0,8 W/m2K.

– Asseverare l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), utilizzando i pertinenti fattori di conversione.

Il d.lgs. n. 28/2011 prevede la copertura del 50% della produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili e in generale il totale dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento devono essere prodotti da fonte rinnovabile in queste quantità:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

n.b. non è possibile assolvere agli obblighi di cui sopra con un impianto che produca solo energia elettrica.

Devono essere inoltre installati impianti di produzione di energia elettrica nella quantità risultante dalla formula:

P=1/K*S

Dove P è la potenza dell’impianto, S è la superficie in pianta dell’edificio e K è un coefficiente così determinato:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Nel prossimo articolo, analizzeremo le prescrizione, i requisiti e le verifiche necessarie per gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e per le riqualificazioni energetiche.

Sebastiano Ciciriello

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