Consolidamento fabbricati con parziale ricostruzione, è restauro o ristrutturazione?

I lavori di consolidamento fabbricati esistenti e restauro costituiscono un importante settore degli interventi sul patrimonio edilizio, sai per gli aspetti tecnici che per quelli giuridici poiché, spesso, per il recupero di fabbricati fatiscenti o diruti, occorrono anche ricostruzioni parziali o totali.

In un caso analogo, è stato adottato il provvedimento di diniego di autorizzazione per lavori di consolidamento fabbricati e restauro del fabbricato rurale di proprietà, su conforme parere della commissione edilizia comunale, fondato sul presupposto che il fabbricato oggetto di intervento “è pressoché diruto” ivi specificandosi che sarebbe stato possibile prendere in esame una nuova istanza “che rispetti i parametri edilizi rapportati alla destinazione urbanistica dell’area”.

Nel ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, gli istanti asserivano che l’intervento richiesto doveva essere qualificato “come opere di ristrutturazione edilizia e di recupero abitativo”, la cui nozione comprende anche la “riedificazione di edifici ancorché distrutti”, soggetta ad autorizzazione e non già a concessione edilizia.

Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, gli interventi di ristrutturazione edilizia postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato sul quale intervenire, già dotato, quindi, di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, laddove la ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera, ai sensi dell’attuale articolo 3, comma 1, lett. e), del testo unico per l’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Consiglio di Stato, Sezione V, 9 giugno 2014, n. 2919).

Come infatti si evince dalla definizione contenuta nel citato articolo 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, gli interventi di restauro e risanamento hanno una finalità di conservazione e valorizzazione dell’organismo edilizio, attraverso la sostituzione anche di elementi costitutivi di tale organismo, che tuttavia non può estendersi sino alla realizzazione di superfici e volumetrie (Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 settembre 2013, n. 4863), come invece avverrebbe mediante il recupero abitativo di un fabbricato privo di tale destinazione perché demolito.

 

Mario Di Nicola

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento